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Ancora sul Mobbing
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Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza
RELAZIONE Onorevoli Colleghi!
- L'evoluzione della disciplina in materia di tutela dei lavoratori ha
consentito di ottenere notevoli progressi, riducendo progressivamente le
condizioni di sfruttamento. Ciononostante, l'esperienza quotidiana
evidenzia il rilievo che assumono, nell'ambito dei rapporti di lavoro,
comportamenti ed atti che, pur non essendo penalmente perseguibili,
incidono in misura determinante sulle condizioni psicologiche dei
lavoratori. Si tratta di atti e comportamenti che sono stati attentamente
studiati dalla psicologia del lavoro, e che hanno ispirato ricerche e
analisi assai accurate. Ne è emersa la necessità di affrontare con la
massima attenzione il problema. La letteratura anglosassone, che al tema
ha dedicato particolare importanza, ha coniato l'espressione mobbing per
descrivere quegli atti e quei comportamenti assunti prevalentemente dai
datori di lavoro, ma in qualche caso anche dai soggetti sovraordinati o
addirittura da colleghi pari grado che, traducendosi in atteggiamenti
vessatori posti in essere con evidente determinazione, arrecano danni
rilevanti alla condizione psico-fisica dei lavoratori che li subiscono. I
danni, che incidono sulla autostima del lavoratore, possono scatenare
anche condizioni di grave depressione; è stato in particolare calcolato
che in Svezia il 15 per cento dei suicidi sarebbero attribuibili al
mobbing. Pur nella consapevolezza della difficoltà di individuare con
precisione le fattispecie concrete degli atti e dei comportamenti
attraverso i quali si verificherebbero la violenza e la persecuzione
psicologica ai danni dei lavoratori, si ritiene comunque necessario
proporre un intervento del legislatore al riguardo. La proposta di legge
sottoposta alla Vostra attenzione non intende, quindi, proporre soluzioni
risolutive del problema; essa mira, piuttosto, a suscitare l'avvio di un
dibattito su problematiche di grande importanza che incidono pesantemente
sulla dignità e sull'integrità psico-fisica dei soggetti che ne sono
coinvolti. Non devono inoltre essere trascurate le conseguenze più
generali che il fenomeno determina, sia in termini di diseconomie interne
al luogo di lavoro, che in termini di costi per la cura dei danni
provocati da atti e comportamenti vessatori. Art. 1. 1. La presente legge
è diretta a tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che
assumono le caratteristiche della violenza e della persecuzione
psicologica, nell'ambito dei rapporti di lavoro. Art. 2. 1. Gli atti e le
decisioni concernenti le variazioni delle qualifiche, delle mansioni,
degli incarichi, ovvero i trasferimenti, riconducibili alla violenza e
alla persecuzione psicologica, sono annullabili a richiesta del lavoratore
danneggiato. Art. 3. 1. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le
fattispecie di violenze e persecuzioni psicologiche ai danni dei
lavoratori rilevanti ai fini della presente legge. Art. 4. 1. Nei confronti di
coloro che pongano in essere gli atti o tengano i comportamenti previsti
all'articolo 1, si applicano le misure previste con riferimento alla
responsabilità disciplinare. Analoga responsabilità grava su chi
denuncia consapevolmente atti o comportamenti di cui all'articolo 1
inesistenti, al fine di ottenere vantaggi comunque configurabili. Art. 5. 1. Il lavoratore che
abbia subìto violenza o persecuzione psicologica nel luogo di lavoro e
non ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, ma intenda adire in giudizio, può promuovere il
tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di
procedura civile, anche attraverso le rappresentanze sindacali aziendali.
Si applicano, per il ricorso in giudizio, le disposizioni di cui
all'articolo 413 del codice di procedura civile. Art. 6. 1. Su istanza della
parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di
condanna venga data informazione, a cura del datore di lavoro, mediante
lettera ai dipendenti interessati, per reparto e attività, dove si è
manifestato il caso di violenza o di persecuzione psicologica oggetto
dell'intervento giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subito
tali violenze o persecuzioni, qualora ne dia al giudice stesso esplicita
indicazione.
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