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Tutela della dignitą dell'uomo e della donna sul lavoro

1) OBIETTIVO

Promuovere una migliore consapevolezza del problema delle molestie sessuali sul lavoro e delle loro conseguenze. Attirare l'attenzione sul codice di buona condotta e raccomandarne il rispetto.

2) ATTO

Raccomandazione 92/131/CEE della Commissione, del 27 novembre 1991, sulla tutela della dignitą delle donne e degli uomini sul lavoro [Gazzetta ufficiale L 49 del 24.02.1992].

3) SINTESI

1. Si raccomanda agli Stati membri di adottare provvedimenti per promuovere la consapevolezza del fatto che qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignitą sono inaccettabili.

2. Le molestie sessuali possono essere definite come:

qualsiasi comportamento basato sull'abuso e offensivo per la persona che ne costituisce l'oggetto;

il fatto che una persona, rifiutando o accettando tale comportamento da parte di un datore di lavoro o di un lavoratore (superiore gerarchico o collega), giustifica esplicitamente o implicitamente una decisione che lede i diritti della persona in materia di formazione professionale, di occupazione, di conservazione del posto di lavoro e di retribuzione;

qualsiasi comportamento suscettibile di creare un clima di intimidazione, di ostilitą o di umiliazione nei confronti della persona che ne costituisce l'oggetto.

3. In talune circostanze tale comportamento risulta contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva del Consiglio 76/207/CEE sulla paritą di trattamento .

4. Gli Stati membri adottano nel settore pubblico provvedimenti volti a far entrare in vigore il codice di buona condotta della Commissione, e tali misure dovranno costituire un esempio per il settore privato. Gli Stati membri incoraggiano i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori a elaborare misure per fare entrare in vigore il codice di buona condotta.

5. La Commissione redige una relazione basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri circa i provvedimenti adottati, informazioni che debbono essere fatte pervenire entro un termine di tre anni a decorrere dalla data di approvazione della raccomandazione.

4) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE

5) ALTRI LAVORI

Dichiarazione del Consiglio, del 19 dicembre 1991, riguardante l'attuazione della raccomandazione della Commissione sulla protezione della dignitą delle donne e degli uomini sul lavoro, ivi compreso il codice di buona condotta per combattere le molestie sessuali [Gazzetta ufficiale C 27 del 04.02.1992].
Il Consiglio, che condivide totalmente il parere della Commissione, invita:

gli Stati membri a intensificare gli sforzi per promuovere l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro;

la Commissione a favorire lo scambio di informazioni e di buone procedure tra Stati membri;

la Commissione a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale la relazione prevista dall'art. 4 della raccomandazione della Commissione, entro tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente dichiarazione.

Ultima modifica: 10.06.2002

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