Mobbing
Sentenze
Disegni di Legge
Ancora sul Mobbing
|
|||||||||||||
1) OBIETTIVOPromuovere una migliore consapevolezza del problema delle molestie sessuali sul lavoro e delle loro conseguenze. Attirare l'attenzione sul codice di buona condotta e raccomandarne il rispetto. 2) ATTORaccomandazione 92/131/CEE della Commissione, del 27 novembre 1991, sulla tutela della dignitą delle donne e degli uomini sul lavoro [Gazzetta ufficiale L 49 del 24.02.1992]. 3) SINTESI1. Si raccomanda agli Stati membri di adottare provvedimenti per promuovere la consapevolezza del fatto che qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignitą sono inaccettabili. 2. Le molestie sessuali possono essere definite come:
3. In talune circostanze tale comportamento risulta contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva del Consiglio 76/207/CEE sulla paritą di trattamento . 4. Gli Stati membri adottano nel settore pubblico provvedimenti volti a far entrare in vigore il codice di buona condotta della Commissione, e tali misure dovranno costituire un esempio per il settore privato. Gli Stati membri incoraggiano i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori a elaborare misure per fare entrare in vigore il codice di buona condotta. 5. La Commissione redige una relazione basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri circa i provvedimenti adottati, informazioni che debbono essere fatte pervenire entro un termine di tre anni a decorrere dalla data di approvazione della raccomandazione. 4) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE5) ALTRI LAVORIDichiarazione del
Consiglio, del 19 dicembre 1991, riguardante l'attuazione della
raccomandazione della Commissione sulla protezione della dignitą delle
donne e degli uomini sul lavoro, ivi compreso il codice di buona condotta
per combattere le molestie sessuali [Gazzetta ufficiale C 27 del
04.02.1992].
Ultima modifica: 10.06.2002 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||