NORMATIVA E
PROPOSTE DI LEGGE SUL MOBBING
Attualmente
nella XIV legislatura sono stati presentati in
Parlamento 14 progetti di legge sul “mobbing”, in
totale (9 al Senato, 5 alla Camera). Diversi di essi,
costituiscono la riproposizione di d.d.l. e p.d.l.
presentati dalle (stesse) forze politiche nella XIII
legislatura. Sono il d.d.l. n. 924 del 5 dicembre 2001 (DS
– U) che ripropone il precedente n. 4265 del sen.
Tapparo; il n. 122 del 6 giugno 2001 d’iniziativa
Tomassini (FI) che ripropone il proprio precedente n.
4512; il n. 422 del 9 luglio 2001 del sen. Magnalbò
(AN) che ripropone il proprio precedente n. 4802. Altri,
quali AC n.1128 (Benvenuto), AC n. 2040 (Fiori),
ripropongono i precedenti con aggiornamenti o con
omissione della (pregressa) configurazione penale della
fattispecie “mobbing” (Fiori).
Si
tratta di proposte animate da analoghi fini ispiratori
che:
a)
definiscono concettualmente il "mobbing" e
descrivono i comportamenti persecutori in modo generale,
ovvero attraversi esemplificazione delle più comuni
ipotesi vessatorie od emarginanti in azienda. In alcune
di esse si rinvia ad un decreto del ministero del lavoro
il compito di individuare le fattispecie concrete (e
tassative) di violenza psicologica e morale ai danni dei
lavoratori;
b)
individuano nei possibili persecutori datori di lavoro,
superiori gerarchici, pari grado e (solo alcuni
progetti) subordinati;
c)
in alcuni casi prevedono che la persecuzione debba avere
la finalità di danneggiare il lavoratore, in altri
ritengono sufficiente la attuazione del comportamento
persecutorio, considerato illegittimo e condannabile
anche in assenza di una precisa finalità;
d)
prevedono precise responsabilità disciplinari a carico
dei promotori del "mobbing e la
"responsabilizzazione" del datore di lavoro
che viene obbligato a verificare le denunce di
"mobbing" e ad assumere le necessarie
conseguenti iniziative (irrogazione di provvedimenti
disciplinari, rimozione degli effetti, ecc.);
e)
pongono a carico del datore di lavoro l’onere di
indicare le azioni di prevenzione e informazione che
vanno realizzate (imponendo chiarezza e trasparenza nei
rapporti aziendali) disponendo, a tal fine, anche lo
svolgimento di apposite assemblee del personale,
consultazioni periodiche o la istituzione di un apposito
organo, composto da
rappresentanti del datore di lavoro, dei lavoratori e
della ASL;
f)
si propongono l'individuazione e punizione di eventuali
strategie aziendali che, attraverso il
"mobbing" si propongano di ridurre o
razionalizzare il personale;
g)
definiscono le azioni di tutela che la vittima potrà
promuovere (ricorso alla conciliazione, anche attraverso
le rappresentanze sindacali e alla autorità
giudiziaria);
h)
impongono l’obbligo di ripristino delle situazioni
professionali colpite dalle azioni persecutorie, il
risarcimento dei danni subiti e la nullità degli atti
discriminatori e di eventuali atti di ritorsione in
seguito alla promozione di iniziative di tutela;
i)
prevedono la possibilità di pubblicità del
provvedimento del giudice.
Un
esame approfondito dei progetti di legge – i cui
principali, con selezione dettata da ragioni di spazio e
nel rispetto della rappresentazione delle posizioni
delle diverse forze politiche, riproduciamo preceduti
dalla relazione di presentazione - potrà fornire agli
interessati un completo quadro delle iniziative che, in
linea di principio, dovrebbero essere in grado di
rinforzare le difese del lavoratore dalle persecuzioni
psicologiche.
Nel
merito si deve valutare positivamente la individuazione
e la condanna di quelli che vengono considerati
comportamenti persecutori, che è la prima necessaria
condizione per garantire una difesa delle vittime.
Non
convincente, invece il rinvio ad un decreto del
ministero del lavoro al fine di individuare
tassativamente le fattispecie di violenza psicologica e
morale ai danni dei lavoratori, pleonastico - in quanto
una volta sancita la illegalità del comportamento
persecutorio, spetterà al giudice adito la valutazione
della illegalità del caso specifico - e che presenta il
rischio di escludere eventuali comportamenti non
previsti espressamente.
Per
quanto concerne l'indicazione dei potenziali colpevoli
di "mobbing", si ritiene preferibile la
soluzione che comprende anche i subordinati della
vittima che, in molti casi, visto un soggetto in
difficoltà, non esitano ad unirsi al gruppo dei
persecutori, per i più svariati motivi (ad esempio per
vendetta) o senza alcuna concreta ragione.
Le
soluzioni che assegnano a datore di lavoro e
rappresentanze sindacali compiti preventivi, di
accertamento e di individuazione delle misure necessarie
per il ripristino della legalità (con riferimento alla
legge n. 626 del 1994) si considerano preferibili, in
quanto più consone alla nostra tradizione sindacale,
rispetto a quelle che assegnano tali compiti ad appositi
organi estranei ed esterni alla azienda.
Un
ulteriore elemento di valutazione positiva è dato dal
fatto che le misure previste nei vari progetti di legge
siano applicabili anche in concorso con le leggi vigenti
(e con altre in itinere come quelle in materia di
molestie sessuali) e ne consentano un migliore utilizzo,
contribuendo a rafforzare il sistema di tutele nel suo
insieme
Un
d.d.l. – quello del sen. Eufemi ed altri (UDC-CCD –
CDU – DE) – ipotizza la previsione del mobbing quale
reato in una con la previsione del c.d. “mobbing”
esterno, di cui vengono indicati quali responsabili
nella P.A. e nei confronti di dirigenti (in specie di
sesso femminile) sindacalisti spregiudicati e senza
scrupoli, indirizzando minacce e vessazioni verso
autorità sovraordinate. In questa iniziativa non sono i
sottordinati ad essere angheriati ma irrealisticamente i
sovraordinati. C’è un totale capovolgimento della
realtà ed uno spirito “antisindacale” che fa sì
che si commenti da sola.
XIV legislatura
Senato:
1.
Disegno di legge d’iniziativa del sen. Tapparo
ed altri (Dem. Sin.) n. 4265, ripresentato nella XIV
legislatura dal sen. Battafarano (DS – U) con il n.
924 del 5 dicembre 2001
2.
Disegno di legge d’iniziativa del sen.
Tomassini (FI), n. 4512, ripresentato dallo stesso
nella XIV legislatura con il n. 122 del 6 giugno
2001
3.
Disegno di legge d’iniziativa del sen. Magnalbò
(AN) n. 4802, ripresentato dallo stesso nella XIV
legislatura con il n. 422 del 9 luglio 2001
4.
Disegno di legge n. 266 del 21 giugno 2001
d’iniziativa del sen. Ripamonti (Verdi) – identico
al n. 924/2001
5.
Disegno di legge n. 870 del 21 novembre 2001
d’iniziativa del
sen. Costa (FI)
6.
Disegno di legge n. 986 del 20 dicembre 2001
d’iniziativa del sen. Tofani ed altri
(AN)
7.
Disegno di legge n. 1242 del 14 marzo 2002
d’iniziativa del sen. Montagnino (Mar. – DL – U)
8.
Disegno di legge n. 1280 del 21 marzo 2001
d’iniziativa del sen. Sodano Tommaso (Misto –RC)
9.
Disegno
di legge n. 1290 del 27 marzo 2002 d’iniziativa del
sen. Eufemi
(UDC:CCD – CDU-DE)
Camera
:
10.
Proposta di legge
n. 581 del 6 giugno 2001 dell’on. Loddo Tonino
(Mar. –DL – U)
11.
Proposta di legge
n. 1128 del 28 giugno 2001 dell’on. Benvenuto
(DS – U)
12.
Proposta di legge n. 2040 del 28 novembre 2001
dell’on. Fiori (AN)
13.
Proposta di legge
n. 2143 del 21 dicembre 2001 dell’on. Tarantino
(FI)
14.
Proposta di legge
n. 2346 del 14 febbraio 2002 dell’on. Zanella
(Misto, Verdi – U
– XIII
LEGISLATURA —
SENATO DELLA REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE
N. 4265
CAMERA DEI DEPUTATI N. 6410
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BENVENUTO, CIANI, PISTONE, REPETTO
CONSIGLIO
REGIONALE DEL VENETO
SETTIMA LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE N. 221
Risoluzione
del Parlamento Europeo del
20.9.2001 in tema di mobbing
Mobbing
sul posto di lavoro
Risoluzione
A5-0283/2001 2001/2339 (INI)
assunta
il 20 settembre 2001
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE MISURE DA ADOTTARE CONTRO FORME DI PERSECUZIONE PSICOLOGICA NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO
Vanni
Cancello