Aria Pulita

Associazione Non Fumatori - Onlus

S t a t u t o

Sito: www.ariapulita.org;

DENOMINAZIONE

ART.1 – E' costituita una Associazione avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4-12-1997 n.460 sotto la denominazione: "ARIA PULITA - ASSOCIAZIONE NON FUMATORI - ONLUS", brevemente denominata "ARIA PULITA - ONLUS".

SEDE

ART.2 – L'Associazione ha sede in Roma -- Può costituire sedi secondarie, regionali, provinciali, locali e distrettuali, su tutto il territorio italiano ed extra nazionale. Allo scopo di sviluppare i programmi e le finalità dei successivi artt. 5 e 6 l'Associazione può promuovere trai suoi soci la costituzione di rappresentanze a livello provinciale, anche attraverso l'apertura di sedi periferiche provinciali, comunali e di distretto, la cui attività sarà regolamentata da apposito regolamento interno da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo e soggetto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, così come meglio specificato negli articoli seguenti. Il rappresentante provinciale è nominato tra i soci dal Consiglio Direttivo e a lui sono affidati i rapporti con gli Enti e le Istituzioni locali, nonché le attività di rappresentanza a livello locale, secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo al quale il rappresentante risponde delle attività svolte.

DURATA

ART. 3 – La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

SCOPO

ART. 4 - L'Associazione si richiama al dovere di solidarietà che la Carta Costituzionale definisce inderogabile (art.2 Cost.) e per essa, libera espressione della società civile, è valore non rinunciabile il principio di autonomia.

ART. 5 – L'Associazione non ha fini di lucro, non ha alcun carattere partitico e mantiene in ogni momento un'assoluta indipendenza ed autonomia, sia politica che amministrativa, da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, confessionali, imprenditoriali, sindacali o di potere economico. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza socio-sanitaria, della formazione e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Scopo primario dell'Associazione è la promozione di interventi atti a tutelare chi è o può essere danneggiato o disturbato dal fumo passivo di tabacco, valorizzandone la condizione, con attività legali, di prevenzione, di educazione e di formazione.

ART. 6 – Gli scopi dell'Associazione sono:
Difendere i diritti delle persone che sono state, sono o possono essere danneggiate o disturbate dal fumo passivo di tabacco (minori e adulti), nel rispetto del diritto alla salute, nel rispetto della dignità e dell'etica delle relazioni umane, con interventi appropriati ed in ogni caso legalmente consentiti, con iniziative politiche, denunce civili o penali per quelle violazioni di Legge che rechino danno alle persone suddette. "Aria Pulita" quindi non intende agire contro particolari categorie di persone (es. i "fumatori") ma contro la presenza di fumo, perchè questa risulta molesta e nociva alle persone.
Divulgare le informazioni scientifiche sul fumo passivo riguardanti i danni psicofisici diretti e indiretti e le terapie idonee, per minori e adulti.
Organizzare campagne pubbliche per la tutela delle persone di cui all'Art. 6 - I comma, e per la prevenzione primaria e secondaria dei danni da fumo passivo. In particolare si realizzeranno servizi di documentazione, convegni, seminari, manifestazioni pubbliche, campagne informative, educative e di solidarietà, programmi di formazione, produzione e divulgazione di materiale didattico ed informativo, programmi multimediali, trasmissioni radiofoniche e cine-televisive.
Costituirsi interlocutore politico nelle sedi istituzionali dove si prendono decisioni che interessino o coinvolgano le persone di cui all'Art. 6 - I comma, formulando proposte coerenti con gli obbiettivi enunciati nello statuto. Gli interventi dell'associazione "Aria Pulita" potranno avvenire nelle commissioni legislative e ministeriali, nelle giunte regionali, provinciali, comunali, ed in altri contesti pubblici o privati ove si affrontino argomenti inerenti gli scopi dell'associazione. Si coopererà in rete con tutte le risorse umane e sociali presenti nel territorio, collaborando con i pubblici poteri in campo amministrativo e sanitario, istituzioni, aziende pubbliche e private, organizzazioni sindacali, associazioni aventi finalità analoghe, con iniziative che si inquadrino nei suoi fini statutari; si manterrà tuttavia la più completa indipendenza allo scopo di confrontare e scambiare le esperienze relative alla formazione, alla ricerca e alla clinica dei disturbi derivanti da fumo passivo.
Proporre/creare borse di studio per studenti concernenti lavori e ricerche con particolare riferimento al fumo passivo.
Contribuire a creare competenze e figure professionali nel campo delle patologie e dei problemi derivanti dall'esposizione al fumo passivo, nell'Educazione alla Salute, nella prevenzione, nelle politiche dell'auto-aiuto, nell'assistenza ai cittadini.
Sviluppare ogni altra azione ritenuta meritevole dai soci in relazione alle finalità espresse.
Collaborare con altre organizzazioni aventi scopi analoghi, accessori o sussidiari in relazione alle finalità proprie del presente statuto.

ART. 7 - E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate nel precedente art. 6. Essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4-12-1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

PATRIMONIO

ART. 8 – Il patrimonio è costituito:
dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative;
- dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni e attività varie o partecipazioni ad esse;
- dalle rendite del proprio patrimonio;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, quali ad esempio:
fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali mediante offerte di beni; contributi e compensi corrisposti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.
Inizialmente il patrimonio è costituito dai contributi versati dagli associati in sede di costituzione.
I beni a qualsiasi titolo acquisiti dall’Associazione, e le loro rendite, sono destinati esclusivamente al conseguimento dei fini istituzionali dell’ente, salvo quanto previsto dal successivo art. 23 in caso di scioglimento.

ASSOCIATI

ART. 9 – L'adesione all'Associazione è libera. Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, società, associazioni e enti, che per la loro attività di lavoro e di studio, o per altri motivi, siano interessati a promuovere le attività dell'Associazione.
Diventano associati coloro i quali, previa presentazione di domanda, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto dell'ammissione gli associati verseranno la quota di associazione.
Chiunque può aderire indipendentemente dal suo credo o confessione, razza o nazionalità.
La quota associativa è intrasmissibile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci, ad eccezione di quelli onorari, in regola con le quote associative partecipano alle assemblee con diritto di voto.
I soci appartengono alle seguenti CATEGORIE:
Fondatori: coloro che hanno attivamente operato alla formazione dell'Associazione e/o l'hanno legalmente costituita e sono riconosciuti come tali dal Consiglio Direttivo entro un mese dalla costituzione.
Ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, desiderano contribuire al suo sostegno versando la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Sostenitori: coloro che partecipano al sostegno dell'Associazione con un contributo non inferiore a dieci volte la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, oppure coloro i quali, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, danno un apporto particolarmente qualificato nel servizio o nel sostegno finanziario dell'Associazione
Onorari: coloro che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, si siano resi benemeriti nei confronti dell'Associazione o siano stati insigniti di pubblico riconoscimento o alte personalità. Questi non hanno diritto al voto.
Chiunque può assumere la figura di "Simpatizzante" partecipando allo sviluppo dell'Associazione con un libero contributo.

ART.10 – Sono diritti del socio:
- partecipare alla vita e alle attività programmate dall’Associazione;
- accedere, alle condizioni espresse nello Statuto e secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento interno, alle cariche di rappresentanza e direzione previste;
- ricevere eventuali pubblicazioni, comunicazioni, informazioni da parte dell’Associazione;
- accedere al libro soci ed al libro verbali delle assemblee, secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento interno. L’accesso ad altri documenti e alla corrispondenza deve essere autorizzato dal Presidente, tenuto conto delle norme vigenti.
Sono doveri del socio:
- non fumare nei luoghi chiusi, e comunque non affumicare le persone né al chiuso né all'aperto; ogni socio incaricato dalla Legge dell'applicazione dei divieti di fumare ha il dovere di farli rispettare;
- versare la quota associativa nella misura e nella forma stabilita dal Consiglio Direttivo;
- partecipare nella misura delle sue possibilità alle attività dell'Associazione;
- osservare le delibere approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.
La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:
a) inosservanza dei doveri del socio;
b) dimissioni volontarie, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima dello scadere del termine stabilito, nella lettera stessa, per l'efficacia delle dimissioni;
c) decesso;
d) esclusione per morosità o indegnità.
Il socio escluso per aver ricevuto una multa per divieto di fumare o per omissioni nel controllo sul divieto di fumare, può essere riammesso dietro sua richiesta purchè versi ad "Aria Pulita" una somma pari almeno il doppio della multa ricevuta.
L'esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore ai sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti interni o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Il procedimento per esclusione deve ispirarsi al principio del contraddittorio. L'escluso può fare ricorso al Collegio dei Garanti.
Il socio dimissionario, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso dei contributi, ne all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART.11 – Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice-Presidente;
il Segretario;
il Tesoriere;
il Collegio dei Revisori Contabili;
il Collegio dei Garanti;
il Comitato Tecnico–Scientifico.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.12 – Gli associati formano l'Assemblea. Essa è convocata e presieduta dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente. L'Assemblea deve pure essere convocata dal Presidente quando vi sia una richiesta motivata e firmata da almeno un terzo dei soci, oppure quando lo richiede il Consiglio Direttivo, ove se ne ravvisi la necessità. L'Assemblea è comunque validamente costituita, anche senza le formalità prescritte dal presente articolo, quando sono presenti tutti i soci aventi diritto. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio purché non consigliere o revisore. Ciascun associato, ad eccezione dei soci onorari che possono partecipare senza diritto di voto, maggiore di età, ha diritto ad un voto. Può essere rilasciata delega scritta ad altro socio; ogni socio non può ottenere più di tre deleghe. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea stessa. Le delibere vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto, compreso lo scioglimento dell'Associazione, sarà tuttavia necessaria la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui almeno i due terzi del Consiglio Direttivo sia favorevole alla modifica dello Statuto, è possibile deliberare le modifiche, compreso lo scioglimento dell'Associazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto. Le delibere assembleari impegnano tutti i soci, anche se assenti, e devono essere conformi agli scopi dell'Associazione.
L'Assemblea si riunirà almeno una volta l'anno nella sede o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione che deve essere affisso nella sede sociale, nelle sedi secondarie e nelle sezioni periferiche almeno quindici giorni prima della data indicata per la riunione. Detto avviso di convocazione dovrà riportare l'indice analitico degli oggetti di trattazione, oltre al luogo e alla data, e potrà essere diffuso in forma diretta o indiretta tramite altri mezzi di comunicazione (quali fax, e-mail, ecc.). Sono competenze dell'assemblea dei soci: - deliberare qualunque punto posto all'ordine del giorno;
- approvare le relazioni ed il bilancio preventivo e consuntivo;
- eleggere tra i soci i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Revisori Contabili e il Collegio dei Garanti;
- deliberare su qualsiasi questione attinente l'Associazione;
- deliberare le modifiche dello statuto, e in particolare lo scioglimento dell'Associazione;
- approvare le linee di indirizzo dell'attività sanitaria e scientifica e il programma di attività da porre in essere dall'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo.
Per le elezioni alle cariche sociali risultano eletti gli aventi diritto che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età.
Le deliberazioni assembleari devono constare da apposito verbale redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente.

IL PRESIDENTE

Art.13 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Presidente è nominato dai soci fondatori contestualmente alla formalizzazione dell’atto costitutivo dell’associazione e rieletto dal Consiglio Direttivo ogni quattro anni. Egli:
- convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- può delegare, su delibera del Consiglio Direttivo, parte dei suoi poteri al Segretario o al Tesoriere o ad un altro Consigliere;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario, Tesoriere, del Vice-Presidente;
- delibera in caso di particolare urgenza nelle materie di competenza del Consiglio stesso e ne riferisce, per la ratifica, alla prima riunione consiliare;
- provvede, o può delegare a provvedere, alle spese entro il limite di importo stabilito dal Consiglio Direttivo, questi rimane in carica due anni.
- Firma i mandati di pagamento.
Il Presidente è assistito da un segretario designato allo stesso modo.

IL VICE-PRESIDENTE

ART.14In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni vengono esercitate dal Vice- Presidente nominato all’interno del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.15 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile, stabilito di volta in volta dall’Assemblea, compreso tra tre e nove membri. Questi ultimi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno dietro apposita convocazione del Presidente che deve essere affissa nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data indicata per la riunione, avviso che dovrà essere comunicato in forma diretta (tramite raccomandata o telegramma) o in forma indiretta (tramite altri mezzi di comunicazione quali fax, e-mail, ecc.). In caso di urgenza può riunirsi anche senza le predette formalità con la presenza di tutti gli aventi diritto. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio senza ritardo quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è comunque sempre validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:
- elaborare e coordinare lo sviluppo delle attività dell’Assemblea;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo, redatti e proposti dal Tesoriere, da sottoporre all’esame e all’approvazione dell’Assemblea;
- gestire i beni dell’Associazione e procedere alle operazioni finanziarie, anche tramite delegati, deliberare qualsiasi atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, in rapporto agli scopi sociali e agli obiettivi prefissati e deliberati dall’Assemblea;
- emanare i regolamenti interni;
- deliberare sulla domanda di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sulla esclusione dei soci per i motivi di cui all’art. 10;
- fissare annualmente l’ammontare della quota sociale che può anche essere differenziata a seconda del tipo di partecipazione qualitativa e quantitativa alle attività sociali a cui ogni socio reputerà di aderire;
- fissare le linee programmatiche dell’Associazione conformemente ai principi enunciati nel presente Statuto o emanati dall’Assemblea nel rispetto delle finalità di cui agli artt. 5 e 6;
- approvare le modiche allo Statuto da sottoporre all’esame dell’Assemblea;
- stabilire eventuali compensi e modalità, oltre ai rimborsi delle spese sostenute, da corrispondere alle cariche elettive associative;
- delegare a uno o più Consiglieri la direzione e il coordinamento di specifici progetti, ricerche, attività, ecc.. I Consiglieri delegati terranno costantemente aggiornato il Consiglio, e in particolare il Presidente, di quanto da essi svolto e rendiconteranno periodicamente allo stesso;
- eleggere tra i propri membri il Presidente, e su proposta di quest’ultimo il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- nominare, anche tra coloro che non sono soci, i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
- eleggere gli eventuali rappresentanti provinciali dell’Associazione;
- dichiarare tra i soci coloro che possono fregiarsi dell’appellativo di "sostenitore" e di "onorario".
Le delibere sono valide se alle sedute partecipa aalmeno la metà dei suoi membri; le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente sarà prevalente. Il voto non può essere dato per rappresentanza ed è palese.
In caso di vacanza della carica di consigliere, a chi viene a mancare subentra il primo dei non eletti all’esito dell’ultimo scrutinio elettorale. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza naturale dell’organo.
Il Segretario cura la verbalizzazione delle riunioni.

IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

ART.16 – Ove il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno l’Associazione può avvalersi di un Comitato Tecnico-Scientifico. Questo è composto da un numero variabile non predefinito di membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Comitato è formato da cultori delle discipline mediche, psicologiche, giuridiche, economiche, da opinion-leaders, da personalità dell’arte, delle scienze sociologiche tecnologiche e di altre qualificate espressioni della società nazionale o internazionale, scelti anche tra coloro che non sono soci dell’Associazione. I componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni del Comitato con diritto di parola ma non di voto.
Il Comitato nomina al suo interno un Presidente a cui è affidato il compito di convocare almeno una volta l’anno (secondo le modalità di cui all’art. 15) e presiedere il Comitato stesso. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza, sia fisica nel luogo della riunione che a distanza attraverso collegamenti telematici e altri mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo: video-conferenza, internet, ecc.), di almeno un terzo dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Il Segretario dell’Associazione cura la verbalizzazione delle riunioni.
I compiti del Comitato sono quelli di promuovere la più ampia adesione alle finalità istituzionali dell’Associazione e di scegliere e proporre al Consiglio Direttivo i programmi e le linee di indirizzo della ricerca scientifica in funzione delle finalità associative, nonché le modalità operative per l’espletamento della stessa e il controllo della qualità dei risultati prima della relativa divulgazione.
Il Comitato assiste il Consiglio Direttivo in tutte le attività e manifestazioni di indole culturale- scientifico.

IL COLLEGIO DEI GARANTI

ART. 17Ove lo ritenesse opportuno, l’Associazione può avvalersi di un organo per affrontare e risolvere eventuali controversie fra soci e tra questi e l’Associazione ed i suoi organi. In tal caso eleggerà il Collegio dei Garanti composto da tre membri, anche non soci, eletti dall’Assemblea. Questi durano in carica due anni, sono rieleggibili e nominano fra di loro un presidente. Essi svolgeranno funzioni di conciliatori "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. La loro carica è incompatibile con le altre cariche.
Il Collegio è posto a salvaguardia della componente deontologica e di immagine e degli interessi ideali dell'Associazione e dei diritti del singolo associato. Ogni associato può dar notizia al Collegio di fatti che ritiene censurabili sotto i profili qui considerati. Nel procedimento per esclusione il Collegio esprime parere motivato non vincolante.

IL TESORIERE

ART. 18 – Il Tesoriere, nominato all'interno del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, ha la responsabilità della cassa sociale realizzata dalle quote associative, dalle singole adesioni, da contributi, da donazioni, e da ogni altra entrata, e di amministrare il denaro conformemente alle direttive del Consiglio. Egli ha, inoltre, il compito di redigere i bilanci preventivi e consuntivi da presentare al Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO

ART. 19 – Il Segretario, nominato all'interno del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, redige i rapporti delle assemblee dei soci, delle sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico Scientifico e compie ogni altro dovere pertinente all'amministrazione dell'Associazione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

ART. 20Ove lo ritenesse opportuno l’Associazione può avvalersi di un organo di revisione contabile e di vigilanza dell’amministrazione composto da tre membri effettivi e da un supplente, anche non soci, competenti in materia economico-contabile-fiscale in quanto iscritti all’Albo dei Revisori Contabili ed eletti dall’Assemblea. Questi durano in carica due anni, sono rieleggibili e nominano fra di loro un presidente. La loro carica è incompatibile con le altre cariche sociali. Per quanto attiene al funzionamento del Collegio si richiamano le norme di cui agli artt. 2397 e ss. del Codice Civile.

BILANCIO ED UTILI

ART. 21L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile, in casi eccezionali entro il 30 giugno, il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo. I bilanci dovranno essere corredati dalle relazioni del Collegio dei Revisori Contabili – se nominato - e depositati presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell’adunanza stabilita per la loro approvazione; ciascun associato ne ha libero accesso.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui agli artt. 5 e 6.
Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposti dalla legge o siano effettuate in favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIOGLIMENTO

ART.22 – In caso di scioglimento il Presidente e il Consiglio Direttivo compiranno tutti gli atti necessari per la destinazione del patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23-12-1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI RINVIO

ART. 23 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla disciplina speciale e, in difetto, alle norme del Codice Civile.



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