Aria Pulita
Associazione Non Fumatori - Onlus
S t a t u t o
Sito: www.ariapulita.org;
DENOMINAZIONE
ART.1 – E' costituita una Associazione
avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 4-12-1997 n.460 sotto la denominazione: "ARIA PULITA -
ASSOCIAZIONE NON FUMATORI - ONLUS", brevemente denominata "ARIA PULITA
- ONLUS".
SEDE
ART.2 – L'Associazione ha sede in Roma --
Può costituire sedi secondarie, regionali, provinciali,
locali e distrettuali, su tutto il territorio italiano ed extra
nazionale. Allo scopo di sviluppare i programmi e le
finalità dei successivi artt. 5 e 6 l'Associazione
può promuovere trai suoi soci la costituzione di
rappresentanze a livello provinciale, anche attraverso l'apertura di
sedi periferiche provinciali, comunali e di distretto, la cui
attività sarà regolamentata da apposito
regolamento interno da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo e
soggetto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, così come
meglio specificato negli articoli seguenti. Il rappresentante
provinciale è nominato tra i soci dal Consiglio Direttivo e
a lui sono affidati i rapporti con gli Enti e le Istituzioni locali,
nonché le attività di rappresentanza a livello
locale, secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo al quale
il rappresentante risponde delle attività svolte.
DURATA
ART. 3 – La durata dell'Associazione
è stabilita a tempo indeterminato.
SCOPO
ART. 4 - L'Associazione si richiama al dovere di
solidarietà che la Carta Costituzionale definisce
inderogabile (art.2 Cost.) e per essa, libera espressione della
società civile, è valore non rinunciabile il
principio di autonomia.
ART. 5 – L'Associazione non ha fini di
lucro, non ha alcun carattere partitico e mantiene in ogni momento
un'assoluta indipendenza ed autonomia, sia politica che amministrativa,
da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, confessionali,
imprenditoriali, sindacali o di potere economico. Essa intende
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà
sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, nei settori
dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza socio-sanitaria, della
formazione e della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale. Scopo primario dell'Associazione è la promozione di
interventi atti a tutelare chi è o può essere
danneggiato o disturbato dal fumo passivo di tabacco, valorizzandone la
condizione, con attività legali, di prevenzione, di
educazione e di formazione.
ART. 6 – Gli scopi
dell'Associazione sono:
Difendere i diritti delle persone che sono state, sono o
possono essere danneggiate o disturbate dal fumo passivo di tabacco
(minori e adulti), nel rispetto del diritto alla salute, nel rispetto
della dignità e dell'etica delle relazioni umane, con
interventi appropriati ed in ogni caso legalmente consentiti, con
iniziative politiche, denunce civili o penali per quelle violazioni di
Legge che rechino danno alle persone suddette. "Aria Pulita" quindi non
intende agire contro particolari categorie di persone (es. i
"fumatori") ma contro la presenza di fumo, perchè questa
risulta molesta e nociva alle persone.
Divulgare le informazioni scientifiche sul fumo passivo
riguardanti i danni psicofisici diretti e indiretti e le terapie
idonee, per minori e adulti.
Organizzare campagne pubbliche per la tutela delle
persone di cui all'Art. 6 - I comma, e per la prevenzione primaria e
secondaria dei danni da fumo passivo. In particolare si realizzeranno
servizi di documentazione, convegni, seminari, manifestazioni
pubbliche, campagne informative, educative e di solidarietà,
programmi di formazione, produzione e divulgazione di materiale
didattico ed informativo, programmi multimediali, trasmissioni
radiofoniche e cine-televisive.
Costituirsi interlocutore politico nelle sedi
istituzionali dove si prendono decisioni che interessino o coinvolgano
le persone di cui all'Art. 6 - I comma, formulando proposte coerenti
con gli obbiettivi enunciati nello statuto. Gli interventi
dell'associazione "Aria Pulita" potranno avvenire nelle commissioni
legislative e ministeriali, nelle giunte regionali, provinciali,
comunali, ed in altri contesti pubblici o privati ove si affrontino
argomenti inerenti gli scopi dell'associazione. Si coopererà
in rete con tutte le risorse umane e sociali presenti nel territorio,
collaborando con i pubblici poteri in campo amministrativo e sanitario,
istituzioni, aziende pubbliche e private, organizzazioni sindacali,
associazioni aventi finalità analoghe, con iniziative che si
inquadrino nei suoi fini statutari; si manterrà tuttavia la
più completa indipendenza allo scopo di confrontare e
scambiare le esperienze relative alla formazione, alla ricerca e alla
clinica dei disturbi derivanti da fumo passivo.
Proporre/creare borse di studio per studenti
concernenti lavori e ricerche con particolare riferimento al fumo
passivo.
Contribuire a creare competenze e figure professionali
nel campo delle patologie e dei problemi derivanti dall'esposizione al
fumo passivo, nell'Educazione alla Salute, nella prevenzione, nelle
politiche dell'auto-aiuto, nell'assistenza ai cittadini.
Sviluppare ogni altra azione ritenuta meritevole dai
soci in relazione alle finalità espresse.
Collaborare con altre organizzazioni aventi scopi
analoghi, accessori o sussidiari in relazione alle finalità
proprie del presente statuto.
ART. 7 - E' fatto divieto all'Associazione di
svolgere attività diverse da quelle elencate nel precedente
art. 6. Essa potrà tuttavia svolgere attività
direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in
quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs.
4-12-1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
PATRIMONIO
ART. 8 – Il patrimonio è
costituito:
dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell’Associazione;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono
costituite:
- dalle quote associative;
- dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni e
attività varie o partecipazioni ad esse;
- dalle rendite del proprio patrimonio;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
sociale, quali ad esempio:
fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali mediante
offerte di beni; contributi e compensi corrisposti da amministrazioni
pubbliche o soggetti privati per lo svolgimento di attività
aventi finalità sociali.
Inizialmente il patrimonio è costituito dai contributi
versati dagli associati in sede di costituzione.
I beni a qualsiasi titolo acquisiti dall’Associazione, e le
loro rendite, sono destinati esclusivamente al conseguimento dei fini
istituzionali dell’ente, salvo quanto previsto dal successivo
art. 23 in caso di scioglimento.
ASSOCIATI
ART. 9 – L'adesione all'Associazione
è libera. Possono essere associati tutti coloro, persone
fisiche, giuridiche, società, associazioni e enti, che per
la loro attività di lavoro e di studio, o per altri motivi,
siano interessati a promuovere le attività dell'Associazione.
Diventano associati coloro i quali, previa presentazione di domanda,
vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto dell'ammissione gli
associati verseranno la quota di associazione.
Chiunque può aderire indipendentemente dal suo credo o
confessione, razza o nazionalità.
La quota associativa è intrasmissibile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo
e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci, ad eccezione di quelli onorari, in regola con le quote
associative partecipano alle assemblee con diritto di voto.
I soci appartengono alle seguenti CATEGORIE:
Fondatori: coloro che hanno attivamente operato alla
formazione dell'Associazione e/o l'hanno legalmente costituita e sono
riconosciuti come tali dal Consiglio Direttivo entro un mese dalla
costituzione.
Ordinari: coloro che, condividendo le
finalità dell'Associazione, desiderano contribuire al suo
sostegno versando la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio
Direttivo.
Sostenitori: coloro che partecipano al sostegno
dell'Associazione con un contributo non inferiore a dieci volte la
quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, oppure
coloro i quali, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo,
danno un apporto particolarmente qualificato nel servizio o nel
sostegno finanziario dell'Associazione
Onorari: coloro che, ad insindacabile giudizio del
Consiglio Direttivo, si siano resi benemeriti nei confronti
dell'Associazione o siano stati insigniti di pubblico riconoscimento o
alte personalità. Questi non hanno diritto al voto.
Chiunque può assumere la figura di "Simpatizzante"
partecipando allo sviluppo dell'Associazione con un libero contributo.
ART.10 – Sono diritti del socio:
- partecipare alla vita e alle attività programmate
dall’Associazione;
- accedere, alle condizioni espresse nello Statuto e secondo le
modalità eventualmente previste dal regolamento interno,
alle cariche di rappresentanza e direzione previste;
- ricevere eventuali pubblicazioni, comunicazioni, informazioni da
parte dell’Associazione;
- accedere al libro soci ed al libro verbali delle assemblee, secondo
le modalità eventualmente previste dal regolamento interno.
L’accesso ad altri documenti e alla corrispondenza deve
essere autorizzato dal Presidente, tenuto conto delle norme vigenti.
Sono doveri del socio:
- non fumare nei luoghi chiusi, e comunque non affumicare le persone
né al chiuso né all'aperto; ogni socio incaricato
dalla Legge dell'applicazione dei divieti di fumare ha il dovere di
farli rispettare;
- versare la quota associativa nella misura e nella forma stabilita dal
Consiglio Direttivo;
- partecipare nella misura delle sue possibilità alle
attività dell'Associazione;
- osservare le delibere approvate dall'Assemblea e dal Consiglio
Direttivo.
I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo
delle rispettive quote.
La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:
a) inosservanza dei doveri del socio;
b) dimissioni volontarie, da comunicarsi con lettera raccomandata
almeno 15 giorni prima dello scadere del termine stabilito, nella
lettera stessa, per l'efficacia delle dimissioni;
c) decesso;
d) esclusione per morosità o indegnità.
Il socio escluso per aver ricevuto una multa per divieto di fumare o
per omissioni nel controllo sul divieto di fumare, può
essere riammesso dietro sua richiesta purchè versi ad "Aria
Pulita" una somma pari almeno il doppio della multa ricevuta.
L'esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo con
delibera motivata per la mora superiore ai sei mesi nel pagamento delle
quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto
con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi
alle disposizioni statutarie o dei regolamenti interni o alle delibere
assembleari o del Consiglio Direttivo. Il procedimento per esclusione
deve ispirarsi al principio del contraddittorio. L'escluso
può fare ricorso al Collegio dei Garanti.
Il socio dimissionario, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso
dei contributi, ne all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in
corso, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
ORGANI ASSOCIATIVI
ART.11 – Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice-Presidente;
il Segretario;
il Tesoriere;
il Collegio dei Revisori Contabili;
il Collegio dei Garanti;
il Comitato Tecnico–Scientifico.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
ART.12 – Gli associati formano
l'Assemblea. Essa è convocata e presieduta dal
Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente.
L'Assemblea deve pure essere convocata dal
Presidente quando vi sia una richiesta motivata e firmata da almeno un
terzo dei soci, oppure quando lo richiede il Consiglio Direttivo, ove
se ne ravvisi la necessità. L'Assemblea è
comunque validamente costituita, anche senza le
formalità prescritte dal presente articolo, quando sono
presenti tutti i soci aventi diritto.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione,
con la presenza della metà più uno degli
aventi diritto e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati
mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio purché
non consigliere o revisore. Ciascun associato, ad eccezione
dei soci onorari che possono partecipare senza diritto di voto,
maggiore di età, ha diritto ad un voto. Può
essere rilasciata delega scritta ad altro socio; ogni socio non
può ottenere più di tre deleghe. Spetta al
Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle
deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea stessa. Le
delibere vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei
partecipanti aventi diritto di voto. Per le delibere concernenti le
modifiche allo Statuto, compreso lo scioglimento dell'Associazione,
sarà tuttavia necessaria la presenza di almeno un
terzo degli aventi diritto e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Nel caso in cui almeno i
due terzi del Consiglio Direttivo sia
favorevole alla modifica dello Statuto, è possibile
deliberare le modifiche, compreso lo scioglimento dell'Associazione,
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e con il voto
favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto.
Le delibere assembleari impegnano tutti i soci,
anche se assenti, e devono essere conformi agli scopi
dell'Associazione.
L'Assemblea si riunirà almeno una volta l'anno
nella sede o in altra località da indicarsi nell'avviso di
convocazione che deve essere affisso nella sede sociale, nelle sedi
secondarie e nelle sezioni periferiche almeno quindici giorni
prima della data indicata per la riunione. Detto avviso di convocazione
dovrà riportare l'indice analitico degli oggetti di
trattazione, oltre al luogo e alla data, e potrà
essere diffuso in forma diretta o indiretta tramite altri mezzi di
comunicazione (quali fax, e-mail, ecc.).
Sono competenze dell'assemblea dei soci:
- deliberare qualunque punto posto all'ordine del giorno;
- approvare le relazioni ed il bilancio preventivo
e consuntivo;
- eleggere tra i soci i membri del Consiglio
Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Revisori Contabili e il
Collegio dei Garanti;
- deliberare su qualsiasi questione attinente l'Associazione;
- deliberare le modifiche dello statuto, e in particolare lo
scioglimento dell'Associazione;
- approvare le linee di indirizzo dell'attività sanitaria e
scientifica e il programma di attività da porre in essere
dall'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo.
Per le elezioni alle cariche sociali risultano eletti gli aventi
diritto che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A
parità di voti, risulta eletto il candidato più
anziano di età.
Le deliberazioni assembleari devono constare da
apposito verbale redatto dal Segretario sotto la
direzione del Presidente.
IL PRESIDENTE
Art.13 – Il Presidente è il
legale rappresentante dell’Associazione, dura in carica quattro
anni ed è rieleggibile. Il Presidente è
nominato dai soci fondatori contestualmente alla formalizzazione
dell’atto costitutivo dell’associazione e rieletto
dal Consiglio Direttivo ogni quattro anni. Egli:
- convoca e presiede l’Assemblea e il
Consiglio Direttivo;
- può delegare, su delibera del
Consiglio Direttivo, parte dei suoi poteri al Segretario o al Tesoriere
o ad un altro Consigliere;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario,
Tesoriere, del Vice-Presidente;
- delibera in caso di particolare urgenza nelle
materie di competenza del Consiglio stesso e ne riferisce, per la ratifica,
alla prima riunione consiliare;
- provvede, o può delegare a provvedere, alle spese
entro il limite di importo stabilito dal Consiglio Direttivo, questi
rimane in carica due anni.
- Firma i mandati di pagamento.
Il Presidente è assistito da un segretario designato allo
stesso modo.
IL VICE-PRESIDENTE
ART.14 – In caso di assenza
o di impedimento del Presidente le relative funzioni vengono esercitate
dal Vice- Presidente nominato all’interno del
Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.15 – Il Consiglio Direttivo
è composto da un numero variabile, stabilito di volta in
volta dall’Assemblea, compreso tra tre e nove membri.
Questi ultimi durano in carica due anni e sono
rieleggibili. Il Consiglio si riunisce almeno due volte
l’anno dietro apposita convocazione del Presidente
che deve essere affissa nella sede sociale almeno dieci giorni prima
della data indicata per la riunione, avviso che
dovrà essere comunicato in forma diretta (tramite
raccomandata o telegramma) o in forma indiretta (tramite altri mezzi di
comunicazione quali fax, e-mail, ecc.). In caso di urgenza
può riunirsi anche senza le predette
formalità con la presenza di tutti gli aventi diritto. Il
Presidente è tenuto a riunire il Consiglio senza ritardo
quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. Il
Consiglio Direttivo è comunque sempre validamente costituito
quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:
- elaborare e coordinare lo sviluppo delle attività
dell’Assemblea;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo,
redatti e proposti dal Tesoriere, da sottoporre
all’esame e all’approvazione
dell’Assemblea;
- gestire i beni dell’Associazione e procedere
alle operazioni finanziarie, anche tramite delegati, deliberare
qualsiasi atto di ordinaria o straordinaria amministrazione,
in rapporto agli scopi sociali e agli obiettivi prefissati e deliberati
dall’Assemblea;
- emanare i regolamenti interni;
- deliberare sulla domanda di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sulla esclusione dei soci per i motivi di cui
all’art. 10;
- fissare annualmente l’ammontare della quota
sociale che può anche essere differenziata a
seconda del tipo di partecipazione qualitativa e quantitativa alle
attività sociali a cui ogni socio reputerà di
aderire;
- fissare le linee programmatiche dell’Associazione
conformemente ai principi enunciati nel presente Statuto o emanati
dall’Assemblea nel rispetto delle finalità di cui
agli artt. 5 e 6;
- approvare le modiche allo Statuto da sottoporre all’esame
dell’Assemblea;
- stabilire eventuali compensi e modalità, oltre ai rimborsi
delle spese sostenute, da corrispondere alle cariche elettive
associative;
- delegare a uno o più Consiglieri la
direzione e il coordinamento di specifici progetti, ricerche,
attività, ecc.. I Consiglieri delegati terranno
costantemente aggiornato il Consiglio, e in particolare il Presidente,
di quanto da essi svolto e rendiconteranno periodicamente allo stesso;
- eleggere tra i propri membri il Presidente, e su proposta
di quest’ultimo il Vice-Presidente, il Segretario e il
Tesoriere;
- nominare, anche tra coloro che non sono soci, i componenti del
Comitato Tecnico-Scientifico;
- eleggere gli eventuali rappresentanti provinciali
dell’Associazione;
- dichiarare tra i soci coloro che possono fregiarsi
dell’appellativo di "sostenitore" e di "onorario".
Le delibere sono valide se alle sedute partecipa aalmeno la
metà dei suoi membri; le decisioni vengono prese a
maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, il
voto del Presidente sarà prevalente. Il voto non
può essere dato per rappresentanza ed è palese.
In caso di vacanza della carica di consigliere, a chi viene a mancare
subentra il primo dei non eletti all’esito
dell’ultimo scrutinio elettorale. Il sostituto dura in carica
fino alla scadenza naturale dell’organo.
Il Segretario cura la verbalizzazione delle riunioni.
IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
ART.16 – Ove il Consiglio Direttivo lo
ritenesse opportuno l’Associazione può
avvalersi di un Comitato Tecnico-Scientifico. Questo è
composto da un numero variabile non predefinito di membri che durano in
carica due anni e sono rieleggibili. Il Comitato
è formato da cultori delle discipline mediche, psicologiche,
giuridiche, economiche, da opinion-leaders, da personalità
dell’arte, delle scienze sociologiche tecnologiche e di altre
qualificate espressioni della società nazionale o
internazionale, scelti anche tra coloro che non
sono soci dell’Associazione. I componenti del Consiglio
Direttivo possono partecipare alle riunioni del Comitato con diritto di
parola ma non di voto.
Il Comitato nomina al suo interno un Presidente a cui è
affidato il compito di convocare almeno una volta l’anno
(secondo le modalità di cui all’art. 15) e
presiedere il Comitato stesso. Le riunioni sono validamente costituite
con la presenza, sia fisica nel luogo della riunione che a distanza
attraverso collegamenti telematici e altri mezzi di telecomunicazione
(a titolo esemplificativo: video-conferenza, internet, ecc.), di almeno
un terzo dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Il
Segretario dell’Associazione cura la verbalizzazione delle
riunioni.
I compiti del Comitato sono quelli di promuovere la
più ampia adesione alle finalità istituzionali
dell’Associazione e di scegliere e proporre al Consiglio
Direttivo i programmi e le linee di indirizzo della ricerca scientifica
in funzione delle finalità associative, nonché le
modalità operative per l’espletamento della stessa
e il controllo della qualità dei risultati prima della
relativa divulgazione.
Il Comitato assiste il Consiglio Direttivo in tutte le
attività e manifestazioni di indole culturale- scientifico.
IL COLLEGIO DEI GARANTI
ART. 17 – Ove lo
ritenesse opportuno, l’Associazione può
avvalersi di un organo per affrontare e risolvere eventuali controversie
fra soci e tra questi e l’Associazione ed i suoi organi. In
tal caso eleggerà il Collegio dei Garanti composto da tre
membri, anche non soci, eletti
dall’Assemblea. Questi durano in carica due anni,
sono rieleggibili e nominano fra di loro un presidente. Essi
svolgeranno funzioni di conciliatori "ex bono et aequo" senza
formalità di procedura. La loro carica è incompatibile
con le altre cariche.
Il Collegio è posto a salvaguardia della componente
deontologica e di immagine e degli interessi ideali dell'Associazione e
dei diritti del singolo associato. Ogni associato può dar
notizia al Collegio di fatti che ritiene censurabili sotto i profili
qui considerati. Nel procedimento per esclusione il Collegio esprime
parere motivato non vincolante.
IL TESORIERE
ART. 18 – Il Tesoriere, nominato all'interno
del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, ha la
responsabilità della cassa sociale realizzata dalle quote
associative, dalle singole adesioni, da contributi, da donazioni, e da
ogni altra entrata, e di amministrare il denaro conformemente alle
direttive del Consiglio. Egli ha, inoltre, il compito di redigere
i bilanci preventivi e consuntivi da presentare al Consiglio
Direttivo.
IL SEGRETARIO
ART. 19 – Il Segretario, nominato all'interno
del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, redige i rapporti
delle assemblee dei soci, delle sedute del Consiglio Direttivo e del
Comitato Tecnico Scientifico e compie ogni altro dovere pertinente
all'amministrazione dell'Associazione.
IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
ART. 20 – Ove lo
ritenesse opportuno l’Associazione può
avvalersi di un organo di revisione contabile e di vigilanza
dell’amministrazione composto da tre membri effettivi e da un
supplente, anche non soci, competenti in materia
economico-contabile-fiscale in quanto iscritti all’Albo dei
Revisori Contabili ed eletti dall’Assemblea. Questi durano in
carica due anni, sono rieleggibili e nominano fra
di loro un presidente. La loro carica è incompatibile
con le altre cariche sociali. Per quanto attiene al funzionamento del
Collegio si richiamano le norme di cui agli artt. 2397 e ss. del Codice
Civile.
BILANCIO ED UTILI
ART. 21 – L’esercizio
si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30
aprile, in casi eccezionali entro il 30 giugno, il Consiglio
Direttivo sottoporrà all’Assemblea il
bilancio consuntivo relativo all’anno
precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo
relativo all’anno successivo. I bilanci dovranno essere
corredati dalle relazioni del Collegio dei Revisori Contabili
– se nominato - e depositati
presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data
dell’adunanza stabilita per la loro approvazione; ciascun
associato ne ha libero accesso.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui
agli artt. 5 e 6.
Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante
la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o
distribuzione non siano imposti dalla legge o siano effettuate in
favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura.
SCIOGLIMENTO
ART.22 – In caso di scioglimento il
Presidente e il Consiglio Direttivo compiranno tutti gli atti necessari
per la destinazione del patrimonio ad altra organizzazione non
lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3
comma 190 della Legge 23-12-1996 n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
NORMA DI RINVIO
ART. 23 - Per tutto quanto non previsto dal
presente Statuto si fa riferimento alla disciplina speciale e, in
difetto, alle norme del Codice Civile.
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