Regio decreto 24 dicembre 1934,
n. 2316, art. 25.
"Testo unico delle leggi sulla protezione e
l'assistenza della maternita' e dell'infanzia".
".... chi vende o somministra tabacco a
persona minore degli anni 16 e' punito con la sanzione
amministrativa fino a L. 40.000. E' vietato ai minori degli
anni 16 di fumare in luogo pubblico sotto pena della sanzione
amministrativa di L. 4.000."
Legge 11 novembre 1975, n. 584.
"Divieto di fumare in determinati locali e su
mezzi di trasporto pubblico".
La legge
persegue scopi di tutela della salute pubblica.
Consapevole dei danni che alla salute puo' arrecare il fumo
c.d. passivo, il legislatore ha posto un generico ed assoluto
divieto di fumo nei seguenti locali:
-corsie
d'ospedale;
-aule delle scuole di ogni ordine e grado;
-autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti pubblici e di
privati concessionari di pubblici servizi per trasporto
collettivo di persone;
-metropolitane;
-sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie,
portuali-marittime, aeroportuali;
-compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie
dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati;
-compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il
servizio di notte, se occupati da piu' di una persona;
-locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente
aperto al pubblico ove si eroga un servizio
dell'amministrazione o per suo conto (vedi ultra, T.A.R.
Lazio, sentenza n. 462/1995; direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995);
-sale chiuse di cinema e teatro;
-sale chiuse da ballo;
-sale-corse;
-sale riunioni di accademie;
-musei;
-biblioteche;
-sale di lettura aperte al pubblico;
-pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995.
"Divieto di fumo in determinati locali della
pubblica amministrazione o dei gestori di servizi
pubblici".
La direttiva e' stata emanata in seguito a due
pronunce dei giudici amministrativi che hanno interpretato
estensivamente le norme della legge n. 584/1975.
Essa ha quali suoi destinatari tutte le amministrazioni
pubbliche.
Per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono:
-tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, leregioni, le province, i comuni, le comunita'
montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale.
La direttiva
prevede che le amministrazioni pubbliche attuino il divieto di
fumo comminato dalla legge n. 584 del 1975, esercitando poteri
amministrativi regolamentari e disciplinari nonche' poteri di
indirizzo, vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni
da esse dipendenti e sulle aziende private in concessione o in
appalto.
La direttiva
fornisce, inoltre, i seguenti criteri interpretativi per
l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto:
1.
per locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui
la generalita' degli amministrati e degli utenti accede, senza
formalita' e senza bisogno di particolari permessi negli orari
stabiliti;
2.
tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla p.a. e
dalle aziende pubbliche per esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico;
3.
tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati
esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti
al pubblico;
4.
i luoghi indicati dall'art. 1 della legge 11 novembre 1975,
n.584, anche se non si tratta di "locali aperti al
pubblico" nel senso precisato dalla direttiva (es. aule
scolastiche: fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado
si intendono ricomprese anche le aule universitarie).
La direttiva
precisa, inoltre, che le amministrazioni e gli enti possono
comunque, in virtu' della propria autonomia regolamentare e
disciplinare, estendere il divieto a luoghi diversi da quelli
previsti dalla legge n. 584 del 1975. Nei locali in cui si
applica il divieto vige l'obbligo di apporre cartelli con
indicazione del divieto di fumo.
Elenco
esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di
fumo.
Premesso che il divieto di fumo si applica nei luoghi
nominativamente indicati nell'art. 1 della legge n. 584 del
1975, ancorche' non si tratti di locali "aperti al
pubblico" nel senso di locali in cui una generalita' di
amministrati e di utenti accede senza formalita' e senza
bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, si
fornisce un elenco esemplificativo dei locali che rientrano
nella generica espressione usata dalla legge n. 584/1975,
cosi' come interpretata dalla sentenza n. 462/1995 del T.A.R.
del Lazio, "locali chiusi adibiti a pubblica
riunione" in cui vige il divieto di fumo, allo scopo di
agevolare la corretta applicazione della normativa:
-ospedali ed
altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per
l'accettazione, sale d'aspetto e piu' in generale locali in
cui gli utenti richiedono un servizio - pagamento ticket,
richieste di analisi, ecc...);
-scuole di ogni
ordine e grado, comprese le universita' (aule, corridoi,
segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni,
ecc...);
-uffici degli
enti territoriali quali regioni, province e comuni; uffici di
altre amministrazioni a livello territoriale: uffici del
catasto, uffici collocamento ecc..;
-uffici postali
(locali di accesso agli sportelli, corridoi, ecc.);
-distretti
militari ed altri uffici dell'amministrazione della difesa
aperti al pubblico (uffici di certificazione, uffici
informazioni e relazioni con il pubblico);
-uffici I.V.A.,
uffici del registro;
-uffici di
prefetture, questure e commissariati, uffici giudiziari;
-uffici delle
societa' erogatrici di servizi pubblici (compagnie
telefoniche, societa' erogatrici di gas, corrente elettrica,
ecc.);
-banche,
relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto
della pubblica amministrazione (riscossione imposte e sanzioni
pecuniarie, tesoreria per enti pubblici).
Competenze dei dirigenti in ordine
all'applicazione del divieto di fumo.
I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di
servizio ovvero il responsabile della struttura privata,
sono tenuti ad individuare, con atto formale, i locali della
struttura cui
sovrintendono, dove, ai sensi dei criteri prima citati, devono
essere apposti i cartelli di divieto.
Spetta ad essi,
quindi, predisporre o far predisporre i cartelli di divieto
completi delle indicazioni fissate dalla direttiva:
-divieto di
fumo;
-indicazione della norma che impone il divieto (legge
n.584/1975);
-sanzioni applicabili;
-soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad
accertare le infrazioni (nominativo del funzionario/i
preposto/i dal dirigente, con atto formale, alla vigilanza sul
divieto di fumo nonche' all'accertamento dell'infrazione nei
locali ove e' posto il cartello di divieto, o, ove non si sia
proceduto a nomina specifica, il nome del dirigente
responsabile della struttura pubblica ai sensi di legge e dei
regolamenti).
Spetta ai
dirigenti preposti alle strutture amministrative e di
servizio, come anticipato, individuare in ciascuna di esse,
con atto formale, i funzionari incaricati di vigilare
sull'osservanza del divieto, di procedere alla contestazione
delle infrazioni e di verbalizzarle.
Detti
funzionari, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento
da parte del trasgressore, hanno l'obbligo di fare rapporto
all'autorita' competente, che, come si e' detto, e', nella
maggior parte dei casi, il prefetto, affinche' irroghi la
sanzione. Nei locali privati, ove si svolge comunque un
servizio per conto dell'amministrazione pubblica
(concessionari di pubblici servizi) i soggetti obbligati a
vigilare sul rispetto del divieto e ad accertarne la
violazione sono coloro cui spetta per legge,regolamento o
disposizioni d'autorita' assicurare l'ordine all'interno dei
locali.
Nei locali privati
nominativamente citati dall'art. 1 della legge n. 584 del 1975
(es. nei teatri, nei cinema, nelle sale da ballo, ecc.) tali
figure si identificano nei conduttori dei locali individuati
nella lettera b) dell'art. 1 della legge citata.
Sanzioni.
La sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 della legge n.
584/1975 per il trasgressore e' quella del pagamento di una
somma di danaro da L. 1.000 a L. 10.000.
Per effetto
degli articoli 10 e 114 della legge n. 689/1981 le sanzioni
amministrative non possono essere inferiori quanto al minimo a
L. 4.000, e quanto al massimo a L. 10.000.
Per effetto
dell'art. 96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
"Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n.205", l'art. 10 della legge n. 689/1981 e' cosi'
modificato: "La sanzione amministrativa pecuniaria
consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire
dodicimila e non superiore a lire ventimilioni. ... Fuori dei
casi espressamente stabiliti dalla legge,il limite massimo
della sanzione amministrativa pecuniaria non puo'per ciascuna
violazione superare il decuplo del minimo.".
L'art. 16 della
legge n. 689/1981 ammette il pagamento in misura ridotta della
sanzione se il versamento viene effettuato entro sessanta
giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e'
stata dalla notificazione degli estremi della violazione.
In forza di tale
norma il trasgressore puo' pagare 1/3 del massimo o il doppio
del minimo se piu' favorevole. Nel caso della sanzione
relativa al divieto di fumo, per quanto detto sopra, e' piu'
favorevole il pagamento del doppio del minimo, pari a L.
24.000.
Va precisato in
proposito che ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni
preliminari al codice civile, per incompatibilita', resta
abrogato l'art. 8 della legge n. 584/1975 in quanto disciplina
una materia successivamente modificata da apposita legge,
appunto la legge n. 689/1981 e che altre norme dispongono il
divieto di maneggiare danaro da parte dei pubblici funzionari
(e quindi di riscuotere direttamente la sanzione dal
trasgressore).
Per completare
il quadro sanzionatorio occorre ricordare che l'art. 7 della
legge n. 584/1975 prevede una sanzione anche per coloro che
sono tenuti a far osservare il divieto e vengono meno a questo
loro dovere; la sanzione per questi va da L. 20.000 a L.
100.000.
Applicazione della sanzione.
1) Come si accerta
l'infrazione:
a) negli
uffici pubblici:
il funzionario
preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione,
deve essere dotato degli appositi moduli di contestazione. In
caso di trasgressione, questi procedera' a compilare il modulo
e a darne copia al trasgressore.
Trascorso
inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta,
sessanta giorni, il funzionario che ha accertato la violazione
presentera' rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni (ex art. 17, legge n. 689/1981),
al prefetto (competente ex art. 9, legge n. 584/1975).
b) nei locali
condotti da privati:
il responsabile
della struttura, ovvero il dipendente o il collaboratore da
lui incaricato richiamera' i trasgressori all'osservanza del
divieto e curera' che le infrazioni siano segnalate ai
pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 4, lettera c) della
direttiva 14 dicembre 1995).
2) Come si paga la
contravvenzione:
il modulo di contestazione deve riportare le indicazioni sul
pagamento della contravvenzione, ove non sia diversamente
individuato da specifiche normative regionali si applica
quanto segue:
a) si
puo' pagare direttamente al concessionario del
servizio di riscossione dell'ente in cui e' stata accertata
l'infrazione, compilando apposito modulo.
Il codice tributo da indicare e' il 131 T, che corrisponde
alla voce "sanzioni amministrative diverse da I.V.A."
(V. decreto legislativo n. 237/1997 e relativo allegato).
Va pero' inserito anche il codice "ufficio". Si
tratta di un codice che ogni amministrazione pubblica deve
avere e che dovra' essere stampato sul verbale di
contestazione.
b) si puo'
delegare la propria banca al pagamento sempre
utilizzando lo stesso modulo;
c) si puo'
pagare presso gli uffici postali con
bollettino di conto corrente postale intestato a servizio
riscossione tributi -concessione di ....
Si rammenta che
il funzionario che ha accertato l'infrazione non puo'
ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore
ai sensi delle vigenti leggi.
Ai sensi
dell'art. 18 della legge n. 689/1991, entro trenta giorni
dalla data di contestazione o notificazione della violazione,
gli interessati possono far pervenire all'autorita' competente
a ricevereil rapporto scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. L'autorita'
competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano
fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli
argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento,
determina con sentenza motivata, la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In base
alla normativa vigente, a chi e' stata contestata la
violazione e' data facolta' di ricorrere contro la stessa al
giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso in
cui non abbia fatto ricorso all'autorita' competente, sia
qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento
della sanzione.
3)
Autorita' competente a ricevere il rapporto.
Un aspetto problematico e' correlato alla identificazione
della autorita' competente a ricevere il rapporto sulle
violazioni accertate. Ove non sia diversamente individuato da
specifiche normative regionali si applica quanto segue.
L'art. 9 della
legge n. 584 del 1975, nella sua formulazione testuale,
dispone che i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni
presentino il rapporto al prefetto.
Tale
disposizione, tuttavia, deve oggi essere applicata in maniera
conforme ai sopravvenuti indirizzi espressi dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 1034 del 27 ottobre 1988.
Il giudice delle
leggi ha, infatti, affermato che non spetta allo Stato
indicare gli uffici competenti a ricevere il rapporto ex lege
n. 689/1981 quando le violazioni siano attinenti a materie di
competenza regionale.
In particolare,
relativamente al divieto di fumo sui mezzi di trasporto
tranviario e delle ferrovie in concessione, nonche' nei locali
adibiti allo stesso servizio di trasporto, la sentenza ha
precisato che, quando l'infrazione inerisce attivita'
affidate, a titolo proprio o di delega alle regioni, a
norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 616/1977, la competenza a ricevere il rapporto deve essere
imputata agli organi dalle stesse individuati.
Lo stesso
principio e' stato affermato dalla Corte con riguardo al
divieto di fumo nei locali chiusi di cui all'art. 1 della
legge n.584, "quando la proibizione di fumare si
riferisce a luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita la
competenza regionale (come ad esempio, le strutture del
Servizio sanitario nazionale, i musei e le biblioteche
affidate alle regioni)...".
Ne consegue che
il rapporto va presentato alla regione
quando la violazione sia stata rilevata:
a)
nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella
competenza regionale;
b) nell'ambito di luoghi, locali o mezzi sui
quali le regioni esercitano competenze proprie o delegate;
c) nell'ambito degli uffici o delle strutture
della regione o delle aziende o istituzioni da essa
dipendenti.
Il rapporto va
presentato all'ufficio provinciale della M.C.T.C. competente
per territorio (art. 1, comma 1, voce Ministero dei trasporti,
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica
n.571/1982), quando le violazioni siano state rilevate
nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella
competenza statale, ad esclusione delle violazioni accertate
negli ambiti di competenza delle Ferrovie dello Stato per le
quali occorre aver riguardo a quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
Il rapporto va
presentato all'ufficio di sanita' marittima aerea e di
frontiera e all'ufficio veterinario di confine, di porto,
aeroporto e di dogana interna quando le violazioni siano state
rilevate negli ambiti di rispettiva competenza (art. 1, comma
1, voce Ministero della sanita', del decreto del Presidente
della Repubblica n. 571/1982).
Il rapporto,
infine, va presentato al prefetto in tutti i restanti casi.
Roma, 28 marzo
2001
Il Ministro della sanita': Veronesi
Regio
decreto del 24 Dicembre 1934,
n.2316 - art.25
| nota:
testo parziale _______________________________________________________ |
...
"Testo
unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della
maternita' e dell'infanzia".
".... chi
vende o somministra tabacco a persona minore degli anni 16 e'
punito con la sanzione amministrativa fino a L. 40.000. E'
vietato ai minori degli anni 16 di fumare in luogo pubblico
sotto pena della sanzione amministrativa di L. 4.000."
Decreto del Presidente della Repubblica, n. 303 del 19/03/1956
Norme generali per l' igiene del lavoro
| nota: si riportano solo gli articoli 9 (come modificato dal d.lgs 626 del 1994 e dal d.lgs 242/96) e 14 (come modificato dal d.lgs 626 del 1994)
|
Art. 9. Areazione dei luoghi di lavoro chiusi.
1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.
Art. 14. Locali di riposo
1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.
Legge
n. 584 dell' 11 Novembre 1975
pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 322, del 5 dicembre 1975.
| riassunto:
la legge elenca uno per uno i luoghi dove è vietato
fumare (vedi
articolo1),
in quali casi e con che modalità possono sussistere
eccezioni a tali divieti, come sono sanzionate le
inosservanze delle disposizioni della medesima. |
| nota:
vedi anche la Circolare
del ministro della sanità Veronesi del 2001,
che a partire da questa e altre leggi e decreti, fa
l'elenco esemplificativo e dettagliato dei luoghi
dove è espressamente vietato fumare. |
Divieto di
fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
E' vietato fumare:
a) nelle corsie
degli ospedali; nelle aule delle scuole di
ogni ordine e grado; negli autoveicoli di
proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati
concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di
persone; nelle metropolitane; nelle sale
di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie,
portuali-marittime e aereoportuali;
nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori
che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle
ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle
ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti
a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più
di una persona, durante il servizio di notte;
b) nei
locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione,
nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o
teatrale, nelle sale chiuse da ballo,
nelle sale corse, nelle sale di
riunione delle accademie, nei musei,
nelle biblioteche e nelle sale di
lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche
e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
Art. 2
Nelle carrozze
non riservate ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie
devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il
divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il
pubblico va riportata anche la norma con l'indicazione della
sanzione comminata ai trasgressori. (--comma abrogato
dall’art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.--)
Per
l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della
contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per
le ferrovie dello Stato, per le ferrovie concesse
all'industria privata e per gli altri mezzi di trasporto
pubblico ai quali, in mancanza di disciplina specifica, si
applicano le norme vigenti per le ferrovie dello Stato, in
quanto compatibili. (--comma abrogato dall’art. 104,
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.--)
Coloro cui
spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità
assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al
precedente articolo 1, lettere a) e b), nonchè i conduttori
dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo, curano
l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile,
cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della
sanzione comminata ai trasgressori.
Art. 3
Il conduttore di
uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), può
ottenere l'esenzione dell'osservanza del disposto dell'art.1
della presente legge ove installi un impianto di
condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione
rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di
definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale
italiano di unificazione (UNI).
A tal fine deve
essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del
progetto dell'impianto di condizionamento contenente le
caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.
L'esenzione
dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal
sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.
Il Ministro per
la sanità dovrà emanare, entro centottanta giorni dalla data
di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio
superiore di sanità, disposizioni in ordine ai limiti di
temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo
dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera b), in
base ai quali dovranno funzionare gli impianti di
condizionamento o di ventilazione.
Art. 4
Le norme di cui
all'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n.
819, sono estese, ai fini dell'acquisto e dell'installazione
degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 3, agli
esercenti o proprietari delle sale cinematografiche
appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio
cinematografico, ovunque ubicate e già in attività
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 5
Ferme le
sanzioni pecunarie previste dalla presente legge, l'autorità
di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui
all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei
casi:
a) che si
contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma;
b) che gli
impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano
condotti in maniera idonea o non siano perfettamente
efficienti.
Indipendentemente
dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica
sicurezza, l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza del
divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, e
sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi
di cui alla lettera b) del precedente comma. La sospensione
può essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale
sanitario, dopo la constatazione della precisa efficienza
dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga
presentata dal conduttore del locale.
Nei casi di
ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera
b) del primo comma del presente articolo o di violazioni
particolarmente gravi, il sindaco può revocare, sentito
l'ufficiale sanitario, l'autorizzazione all'esenzione
dall'osservanza del divieto di fumare previsto dall'articolo
3, terzo comma.
Art. 6
Sono a carico
del conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1,
lettera b), tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei
controlli di cui al precedente articolo.
Art. 7
I trasgressori
alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 4.000 (--importo così modificato da
successivi decreti--) a lire 10.000.
Le persone
indicate al terzo comma dell'articolo 2, che non ottemperino
alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al
pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila;
tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi
contemplate all'articolo 5, prima comma, lettera b).
L'obbligazione
di pagare le somme previste nella presente legge non è
trasmissibile agli eredi.
Art. 8
La violazione,
quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al
trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della
sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.
Se non sia
avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli
estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti in Italia entro il termine di trenta
giorni dall'accertamento.
Qualora il
pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può
provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data di contestazione o della notificazione, anche a
mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con
le modalità indicate nel verbale di contestazione della
violazione.
A decorrere dal
sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla
contestazione o dalla notificazione, il trasgressore è
ammesso al pagamento, con le modalità di cui al precedente
comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della
sanzione.
Art. 9
I soggetti
legittimati ad accertare le infrazioni, ai sensi delle norme
richiamate dall'articolo 2 della presente legge, qualora non
abbia avuto luogo il pagamento di cui al precedente articolo
8, presentano rapporto al prefetto con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni.
Il prefetto, se
ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove
questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla
scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con
ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i
limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni,
all'autore della violazione.
L'ingiunzione
prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può
essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni
dalla notificazione.
L'ingiunzione
costituisce titolo esecutivo.
Contro di essa
gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del
luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine
massimo prefisso per il pagamento.
L'esercizio
dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione
forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è
stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di
disporre diversamente.
Nel procedimento
di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza
ministero di difensore in deroga a quanto disposto
dall'articolo 82, secondo comma, del Codice di procedura
civile. Gli atti di procedimento sono esenti da imposta di
bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità
della registrazione.
L'opposizione si
propone mediante ricorso. Il pretore fissa con decreto
l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e
dispone la notifica a cura della cancelleria del ricorso e del
decreto al prefetto e ai soggetti interessati.
E' inappellabile
la sentenza che decide la controversia.
Art. 10
Il diritto a
riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla
presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal
giorno in cui è stata commessa la violazione.
Art. 11
Salvo quanto è
disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il
pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su richiesta
della Amministrazione della sanità procede l'intendenza di
finanza, mediante esecuzione forzata con la osservanza delle
norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.
Art.12
La presente
legge entra in vigore il centottantesimo giorno dalla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995
pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 11, del 15 gennaio 1995.
riassunto:
la legge da una interpretazione
estensiva
della legge n.584.
Estende il divieto di fumo a tutti i locali
aperti al pubblico della pubblica amministrazione e
dei gestori dei servizi pubblici. (art.3) |
| nota:
vedi anche la Circolare
del ministro della sanità Veronesi del 2001,
che a partire da questa direttiva e altre leggi e
decreti, fa l'elenco esemplificativo e dettagliato
dei luoghi dove è espressamente vietato fumare. |
Divieto
di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o
dei gestori di servizi pubblici
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri:
Vista la legge
11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in
determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
Visto l'art. del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di
polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie
e degli altri servizi di trasporto; Visto l'art. 25 del regio
decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, concernente il testo unico
delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e
dell'infanzia;
Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sezione I-bis, 17 marzo 1995, n. 462, che, confermando
un proprio indirizzo giurisprudenziale, ha dato una
interpretazione estensiva dell'art. 1, lettera b), della
legge 11 novembre 1975, n. 584, nel senso che, ai fini della
tutela dei non fumatori, debbano intendersi per <<locali
chiusi adibiti a pubblica riunione>> non solo quelli di
proprietà pubblica, ma anche quelli di proprietà privata, in
relazione alla fruibilità degli stessi da parte di membri
indifferenziati della collettività per il servizio che vi si
rende o per l'attività che vi si svolge; Considerato che
nella predetta decisione del tribunale amministrativo
regionale del Lazio si rileva che dall'accoglimento del
ricorso discende, per le amministrazioni interessate,
l'obbligo di provvedere concretamente in maniera satisfattiva
dell'interesse fatto valere;
Vista l'ordinanza 14 maggio 1995, n. 687, della quarta sezione
del Consiglio di Stato, con la quale è stata rigettata la
domanda di sospensione cautelare della decisione sopra citata,
con l'argomentazione che <<l'obbligo imposto alle
amministrazioni intimate dalla sentenza appellata deve
intendersi limitato all'adozione dei provvedimenti necessari
ad assicurare il divieto di fumo negli ambienti chiusi, di
proprietà della pubblica amministrazione, e negli altri
locali pubblici o parti al pubblico nei quali i cittadini
debbono recarsi in funzione dell'utenza di servizi resi dall'amministrazione>>;
che <<restano estranei all'ambito della efficacia
oggettiva della sentenza appellata i locali di proprietà
pubblica non aperti al pubblico e quelli di proprietà privata
nei quali non vengono erogati servizi dell'amministrazione>>
e che <<il suddetto obbligo deve ritenersi operativo nei
confronti dei soli ambienti con riguardo ai quali le singole
amministrazioni intimate (Ministero della sanità e, comuni di
Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) sono titolari di
specifici e tipici poteri di ordinanza o di direttiva intesi
ad assicurare l'osservanza del divieto di cui all'art. 1 della
legge n. 584 del 1975>>;
Ritenuta peraltro l'opportunità, nel dare doveroso adempimento a
quanto prescritto dalla giurisdizione amministrativa, di
estenderne gli effetti oltre i limiti soggettivi del rapporto
processuale, vale a dire non solo nei confronti delle
amministrazioni parte in giudizio (Ministero della sanità e,
comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) ma nei
confronti di tutte le pubbliche amministrazioni naturali
destinatarie dei poteri di direttiva del Governo, nonchè, per
il tramite di queste, nei confronti dei privati esercenti
pubblici servizi a titolo di concessione o appalto o
convenzione o accreditamento; Visti gli articoli 2, comma 3,
lettera d), e 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 dicembre 1995;
Sulla proposta del Ministro della sanità;
Adotta la seguente direttiva:
Articolo 1
La presente direttiva, emessa ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sarà osservato dalle
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado e dalle istituzioni educative;
dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo; dalle istituzioni universitarie; dagli enti locali e
dai loro consorzi ed associazioni; dagli enti pubblici non
economici nazionali e locali; dalle aziende e dagli enti del
servizio sanitario nazionale.
Articolo 2
Le
amministrazioni e gli enti pubblici destinatari del presente
atto eserciteranno i loro poteri amministrativi, regolamentari
e disciplinari, nell'ambito dei propri uffici e delle proprie
strutture, nonchè i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e
di controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e
sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche
sanitari, in regime di concessione o di appalto, ovvero di
convenzione o accreditamento, affinchè sia data piena
applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati, di
cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, secondo
l'interpretazione recepita nelle pronunce della magistratura
amministrativa citate nel preambolo del presente atto.
Articolo
3
In particolare
saranno osservati i seguenti criteri interpretativi:
a) il divieto va applicato in tutti i
locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica
amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di
proprie funzioni istituzionali, nonchè dai privati esercenti
servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività,
semprechè si tratti -- in entrambi i casi -- di locali che in
ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico;
b) per locale <<aperto al pubblico>>
s'intende quello al quale la generalità degli amministrati e
degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di
particolari permessi negli orari stabiliti;
c) il divieto va comunque applicato nei
luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11
novembre 1975, n. 584, ancorchè non si tratti di locali
<<aperti al pubblico>> nel senso sopra precisato
(esempio: corsie di ospedali, aule scolastiche); a questi fini
s'intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado
sono comprese quelle universitarie;
d) resta salva l'autonomia regolamentare e
disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine
all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da
quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con
gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.
Articolo 4
Per l'attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti adempimenti: a) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto
stesso nonchè l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare
sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni; b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; c) per i locali condotto da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il
dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto, e curerà che le
infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981,
n. 689; d) a cura dei prefetti saranno rilevati i dati in merito all'osservanza, nelle diverse amministrazioni, delle
norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al Ministro
della sanità, che ne riferisce in Parlamento.
Estensione del divieto di fumare in determinati
locali degli Enti e Reparti delle FF.AA.
........
| riassunto:
Una circolare del Ministero della Difesa
estende nell' ambito delle FORZE ARMATE
( camerate, sale convegno, luoghi di lavoro collettivi, mense )
il divieto di fumare stabilito dalla legge n. 584 |
Circolare
Oggetto : Legge 11/11/1975 n. 584 - Estensione del divieto di fumare in determinati
locali degli Enti e Reparti delle FF.AA.
1. NORMATIVA VIGENTE
La Legge 11/11/1975 n. 584, tra l'altro, sancisce il divieto di fumare nei locali e sui mezzi di trasporto di cui all'art. 1 lettera a) e b), prevedendo sanzioni amministrative a carico dei trasgressori.
2. ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA CITATA LEGGE IN AMBITO FORZE ARMATE
Il Signor Ministro della Difesa ha autorizzato l'estensione del divieto di fumare alle
sale riunioni, alle sale convegno, alle camerate, ai posti di lavoro collettivi ed alle mense,
fatta salva l'eccezione prevista dall'art. 3 della suddetta legge (installazione di idonei
impianti di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione
e classificazione determinate dall'UNI).
Per quanto concerne le sale convegno, il citato divieto è limitato alla sala biblioteca,
lettura ed ascolto musica, mentre non è imposto nei locali mescita e giochi.
3. VIOLAZIONE DEL DIVIETO
L'infrazione al divieto di fumo nei locali sopra indicati costituisce mancanza disciplinare e,
pertanto, le sanzioni conseguenti saranno quelle disciplinari di corpo previste dal Regolamento
di Disciplina Militare.
4. DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALL'OSSERVANZA DEL DIVIETO
- I Dirigenti dei Servizi Sanitari di codesti Enti e Reparti dovranno illustrare al
personale, con apposite conferenze, la nocività del fumo e l'inquinamento che esso produce in
ambienti chiusi, anche a danno dei non fumatori;
- Nei locali di cui al punto 2., dovranno essere affissi appositi cartelli con la dizione
"divieto di fumare".
5. Si prega di voler dare alla presente direttiva la massima divulgazione presso
il personale dipendente.
Decreto legislativo n.626 del 19 settembre 1994
Norme per l’igiene e la sicurezza del lavoro
pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 12 novembre 1994.
| nota:
Il decreto impone al datore di lavoro di adottare misure per la protezione della salute dei lavoratori. In particolare:
Titolo VII
("Protezione da Agenti Cancerogeni" ): Lo IARC,
Istituto di ricerca di Lione dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) , con decorrenza Giugno 2002, inserisce
espressamente il FUMO PASSIVO nel gruppo 1, ovvero il
gruppo delle sostanze sicuramente cancerogene per
l'uomo. Il Titolo VII deve quindi
essere applicato anche per il FUMO PASSIVO.
Nuovo titolo
VII-bis ("Protezione Da
Agenti Chimici”): viene aggiunto con decorrenza 26 Giugno
2002 per indrodurre la tutela da generici agenti chimici
nocivi non espressamente elencati, categoria nella quale
rientra ovviamente il fumo di tabacco.
Riportiamo
solo alcune parti del DL 626: l' articolo 3 (misure generali
di tutela) e gli articoli 64 e 65 che ricorrono nelle citazioni
legislative in materia di fumo).
Per il testo
completo del DL 626 e in particolare i Titolo VII e
Titolo VII-bis, vi indirizziamo al sito della Associazione
Ambiente e Lavoro www.amblav.it, nel quale è
disponibile anche un modello di lettera alla ASL e al datore
di lavoro per segnalare le violazioni al DL 626 in
materia di fumo passivo, completa di tutti i termini di
legge.
|
...
Art. 3
Misure generali di tutela.
1.
Le misure generali per la protezione della salute e per la
sicurezza dei lavoratori sono:
a)
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò
non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando
ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione
le condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di
lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con
ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello
ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei
lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici,
fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in
funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore
dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la
sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed
individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di
prono soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di
sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo
ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e
partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti,
sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo
di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute
durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.
...
Art.
64
Misure tecniche,
organizzative, procedurali.
1.
Il datore di lavoro:
a)
assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati,
che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati
quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle
necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in
attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di
introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in
quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei
lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni anche isolando le lavorazioni in aree
predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e
di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare",
ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi
per motivi connessi con la loro mansione o con la loro
funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le
lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti
cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile,
l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più
vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione
localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n).
L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un
adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti
cancerogeni per verificare l'efficacia delle misure di cui
alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni
anomale causate da un evento non prevedibile o da un
incidente, con metodi di campionatura e di misurazione
conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) provvede alla regolare e sistematica
pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza
che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni sono
conservati, manipolati, trasportati in condizioni di
sicurezza;
h) assicura che la raccolta e
l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e
dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni,
avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare
utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro,
netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico
competente, misure protettive particolari per quelle categorie
di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti
cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati.
Art.
65
Misure igieniche.
1.
Il datore di lavoro:
a)
assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici
appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in
dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di
protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima
di ogni nuova utilizzazione.
2.
È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di
lavoro di cui all'art. 64, lettera b).
Sentenza
della Corte Costituzionale n. 399
dell'11 dicembre 1996
pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996.
| nota:
La sentenza stabilisce che il datore di lavoro deve
tutelare i suoi dipendenti dal fumo passivo (vedi
il brano sottolineato della sentenza)
e che comunque il diritto di non inalare fumo
passivo viene sempre prima del permesso di fumare (vedi
il brano2 sottolineato della sentenza). |
| riassunto:
la corte è chiamata a pronunciarsi sulla
legittimità costituzionale di alcune norme in
materia di fumo, che secondo i querelanti sono
incostituzionali perchè non sufficenti a garantire
la salute dei cittadini. La corte dichiara che non
sono incostituzionali, perchè comunque le leggi
esistenti se ben interpretate, tutelano già dal
fumo passivo. |
Giudizio
di legittimità costituzionale in via incidentale
Richiamo
alla costante giurisprudenza della Corte in materia (sentenze
nn. 218/1994, 202/1991, 307 e 455 del 1990, 559/1987 e
184/1986) - assoluta esigenza del dovere di non ledere, né
porre a rischio, con comportamenti dannosi, la salute altrui
costituente bene primario e diritto fondamentale della persona
e bisognevole pertanto di piena ed esaustiva tutela, sia in
ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato -
diritto del lavoratore a chiamare il datore di lavoro dinanzi
al giudice per l’accertamento di eventuali responsabilità
nel predisporre gli adeguati strumenti di tutela, con relativo
dovere e responsabilità da parte dei datori di lavoro, di
attivarsi per verificare che la salute dei lavoratori sia
adeguatamente tutelata - insussistenza di violazione di norma
costituzionali alla luce di una corretta interpretazione del
sistema delle norme positive vigenti già idonee a realizzare
la protezione dal fumo passivo in modo conforme al principio
costituzionale - non fondatezza.(Legge 11 novembre 1975, n.
584, artt. 1, lett. A); d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303, artt. 9
e 14, modificati dall’art. 33 del d.lgs. 19 settembre 1994,
n. 626; d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 64, lett. b) e
65, comma 2).(Cost., artt. 3 e 32).
La
Corte Costituzionale composta dai signori:
Presidente:
dott. Renato Granata;
Giudici:
prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare
Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari,
dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo
Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv.
Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto
Capotosti;
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1,
lettera a), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di
fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto
pubblico), 9 e 14 del d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme
generali per l'igiene del lavoro), così come modificati
dall'art. 33 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione
delle direttive 89/391/Cee, 89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee,
90/269/Cee, 90/270/Cee, 90/394/Cee e 90/679/Cee riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro), nonché 64, lettera b) e 65, secondo
comma, del citato decreto n. 626 del 1994, promosso con
ordinanza emessa il 7 febbraio 1996 dal tribunale di Torino,
nel procedimento civile vertente tra Istituto bancario San
Paolo di Torino s.p.a. e Abronio Susanna e altri, iscritta al
n. 440 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
visti
gli atti di costituzione dell'Istituto bancario San Paolo di
Torino s.p.a. e di Vergnano Claudio;
udito
nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
udito
l'avv.to Paolo Tosi per Istituto bancario San Paolo di Torino
s.p.a.
Ritenuto
in fatto
1.
- Nel corso di una controversia di lavoro promossa da oltre
300 dipendenti nei confronti dell'Istituto bancario San Paolo
di Torino s.p.a., finalizzato a ottenere provvedimenti idonei
a tutelare la salute dei non fumatori contro i danni del c.d.
fumo «passivo», il tribunale di Torino ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3 e 32 della Costituzione, degli artt. 1, lettera a),
della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in
determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), 9 e 14
del d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene
del lavoro), così come modificati dall'art. 33 del d.lgs. 19
settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/Cee,
89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee, 90/269/Cee, 90/270/Cee,
90/394/Cee e 90/679/Cee riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro),
nonché 64, lettera b) e 65, comma 2, del citato decreto n.
626 del 1994.
Nell'ampia
ordinanza di rimessione il giudice a quo, dopo aver premesso
una serie di osservazioni in merito all'accertata nocività
del fumo passivo – da ritenersi ormai pacificamente
dimostrata sulla base dei numerosi studi scientifici
sull'argomento – rileva che la normativa vigente,
nell'indicare i luoghi nei quali il fumo è vietato,
irragionevolmente non ha incluso nell'elenco i luoghi di
lavoro in quanto tali, bensì soltanto in relazione a talune
situazioni marginali; e i numerosi progetti e disegni di legge
presentati in Parlamento, finalizzati all'estensione del
divieto di fumare in altri luoghi e specialmente a quelli di
lavoro, non hanno avuto alcun seguito.
Tanto
premesso, il Tribunale rileva che, pur potendo l'art. 2087 del
codice civile considerarsi una norma «aperta», sulla quale
fondare il dovere del datore di lavoro di adottare ogni misura
idonea a tutelare la salute del lavoratore, non è consentito,
sulla base di tale norma, un legittimo divieto di fumare
disposto dal datore di lavoro di fronte a locali dell'azienda
inquinati dal fumo passivo; e ciò perché il d.lgs. 19
settembre 1994, n. 626, nel dettare regole per la tutela dei
lavoratori, ha previsto che l'obbligo di adottare misure
specifiche per la protezione dei non fumatori contro gli
inconvenienti del fumo valga soltanto per i locali di riposo e
con riguardo ad alcune lavorazioni particolarmente esposte a
rischio cancerogeno.
Ne
consegue che, non essendo più possibile una lettura estensiva
delle norme vigenti, la tutela apprestata dal legislatore a
protezione della salute dei lavoratori non fumatori deve
ritenersi, allo stato, del tutto insufficiente, e perciò in
contrasto con l'art. 32 della Costituzione.
Il
giudice a quo mostra piena consapevolezza del fatto che questa
Corte, con la sentenza n. 202 del 1991, dichiarando
inammissibile una questione non molto diversa da quella
attuale, ebbe a rivolgere al legislatore un monito, rimasto
inascoltato, affinché apprestasse una più incisiva e
completa tutela della salute dei cittadini dai danni del fumo
passivo. Questa situazione, unita all'impossibilità di
un'interpretazione estensiva delle norme vigenti – accolta
invece dal giudice di primo grado – e alla diversità della
domanda giudiziale – in questo caso non risarcitoria, ma di
prevenzione dei danni –, induce il tribunale di Torino a
sottoporre nuovamente la questione all'esame della Corte,
chiedendo che la normativa sopra richiamata venga dichiarata
incostituzionale nella parte in cui non prevede il divieto di
fumare nei luoghi di lavoro chiusi.
2.
- Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si
è costituito l'Istituto bancario San Paolo di Torino s.p.a.,
chiedendo che la questione venga dichiarata infondata. In
prossimità dell'udienza, la difesa dell'Istituto ha
presentato una memoria, insistendo per l'accoglimento delle
conclusioni già formulate.
Preliminarmente,
la difesa della banca ha osservato che le norme della legge n.
584 del 1975 che regolano il divieto di fumo non sono poste a
tutela dei singoli in quanto lavoratori, bensì in quanto
soggetti che, per le più svariate motivazioni (studio,
salute, divertimento, ecc.), si trovano a soggiornare per un
certo periodo in luoghi chiusi; ne conseguirebbe che, mancando
ogni collegamento tra le ipotesi previste dal legislatore e
quella di cui si lamenta l'omissione (luoghi di lavoro
chiusi), la pretesa violazione del principio di ragionevolezza
sarebbe comunque insussistente.
L'Istituto
osserva poi che, come già rilevato dalla Corte nella sentenza
n. 202 del 1991, la pronuncia richiesta dal Tribunale
rimettente è inammissibile sia perché non sussiste una
soluzione costituzionalmente necessitata, sia perché una
pronuncia estensiva del divieto di fumare finirebbe col creare
una nuova ipotesi di reato.
3.
- Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito anche
Vergnano Claudio, con atto depositato fuori termine.
Considerato
in diritto
1.
- Il tribunale di Torino ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32
della Costituzione, degli artt. 1, lettera a), della legge 11
novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali
e su mezzi di trasporto pubblico), 9 e 14 del d.p.r. 19 marzo
1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), così
come modificati dall'art. 33 del d.lgs. 19 settembre 1994, n.
626 (Attuazione delle direttive 89/391/Cee, 89/654/Cee,
89/655/Cee, 89/656/Cee, 90/269/Cee, 90/270/Cee, 90/394/Cee e
90/679/Cee riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), nonché 64,
lettera b) e 65, comma 2, del citato decreto n. 626 del
1994,
nella parte in cui non prevedono il divieto di fumare nei
luoghi di lavoro chiusi.
2.
- Occorre premettere il richiamo alla costante giurisprudenza
di questa Corte (sentenze n. 218 del 1994, n. 202 del 1991, nn.
307 e 455 del 1990, n. 559 del 1987 e n. 184 del 1986) secondo
cui la salute è un bene primario che assurge a diritto
fondamentale della persona e impone piena ed esaustiva tutela,
tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti
di diritto privato.
È
stato pure ripetutamente affermato che la tutela della salute
riguarda la generale e comune pretesa dell'individuo a
condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a
rischio questo suo bene essenziale. E tale tutela implica non
solo situazioni attive di pretesa, ma comprende – oltre che
misure di prevenzione – anche il dovere di non ledere né
porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui.
Pertanto, ove si profili una incompatibilità tra il diritto
alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, e i
liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura
costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo.
Una
questione analoga a quella presente è stata già sottoposta a
scrutinio di costituzionalità; in quella occasione la Corte
– pur dando per pacifica la nocività del c.d. fumo passivo
– è pervenuta a una pronuncia di inammissibilità (sentenza
n. 202 del 1991), soprattutto per motivi di non rilevanza nel
giudizio a quo. Non ha mancato, tuttavia, di affermare la
legittimità (ex art. 32 della Costituzione e art. 2043 del
codice civile) di una richiesta diretta al risarcimento dei
danni per detta causa; e, nel contempo, ha rivolto al
legislatore l'invito a intervenire per la «necessità di
apprestare una più incisiva e completa tutela della salute
dei cittadini dai danni cagionati dal fumo anche c.d. passivo,
trattandosi di un bene fondamentale e primario
costituzionalmente garantito».
3.
- Il tribunale propone ora la questione di
legittimità non ai fini del divieto di fumo nei locali
considerati nella sentenza n. 202 del 1991, ma con riguardo ai
pregiudizi derivanti dal fumo passivo nei locali di lavoro
chiusi, per considerazioni specificamente relative a questi
luoghi. Avverte il rimettente che «non viene qui svolta
domanda di risarcimento, bensì un'azione in via preventiva
per l'adozione di misure atte a evitare la verificazione di un
danno». Rileva inoltre che, successivamente alla sentenza n.
202 del 1991, il legislatore, in attuazione delle direttive
comunitarie, ha disciplinato (nel decreto legislativo n. 626
del 1994) la materia concernente la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori, senza peraltro introdurre il
divieto assoluto e generalizzato di fumare in tutti i luoghi
di lavoro; divieto che dovrebbe invece discendere
necessariamente dall'esigenza, prevista dalla Costituzione,
della efficace protezione della salute, sul presupposto che la
vigente normativa non contiene altri strumenti idonei a
evitare il pregiudizio derivante ai lavoratori dal fumo
passivo nei locali chiusi.
La
legge – lamenta in proposito – mentre esige espressamente
la «protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del
fumo» in relazione ad alcuni locali (corsie di ospedali, aule
scolastiche, mezzi di trasporto pubblico), per quelli
«adibiti a pubblica riunione», nonché in una serie di
«locali di divertimento» (e la direttiva 14 dicembre 1995
della Presidenza del Consiglio estende questi divieti a tutti
i locali aperti al pubblico appartenenti alla pubblica
amministrazione, alle aziende pubbliche e ai privati esercenti
pubblici servizi), non prevede analoghi divieti per i luoghi
di lavoro, dove una molteplicità di dipendenti sono tenuti a
permanere per lungo tempo.
Parimenti
irragionevole dovrebbe ritenersi che tali divieti siano
previsti nell'ambito delle aziende solo per i locali di riposo
o – come accettato anche dall'Istituto bancario – per
quelli di comune frequentazione (bar, mense, ecc.) da parte di
lavoratori e non invece per quelli dove le stesse persone
devono trattenersi obbligatoriamente per prestare in piena
efficienza le loro energie lavorative.
4.
- L'ordinanza di rimessione, come si è detto, muove da due
presupposti: che, avendo la legge direttamente previsto il
divieto di fumare in determinati luoghi, tale divieto non
possa essere disposto dal datore di lavoro in altri luoghi o
circostanze; e che il vigente sistema normativo non offre
comunque altri strumenti idonei a tutelare la salute dei
lavoratori così come voluto dalla Costituzione. Senonché,
tali presupposti sono erronei, dal momento che, pur non
essendo ravvisabile nel diritto positivo un divieto assoluto e
generalizzato di fumare in ogni luogo di lavoro chiuso, è
anche vero che nell'ordinamento già esistono disposizioni
intese a proteggere la salute dei lavoratori da tutto ciò che
è atto a danneggiarla, ivi compreso il fumo passivo.
Se
alcune norme prescrivono legislativamente il divieto assoluto
di fumare in speciali ipotesi, ciò non esclude che da altre
disposizioni discenda la legittimità di analogo divieto con
riguardo a diversi luoghi e secondo particolari circostanze
concrete; è inesatto ritenere, comunque, che altri rimedi
voluti dal vigente sistema normativo siano inidonei alla
tutela della salute dei lavoratori anche rispetto ai rischi
del fumo passivo. E invero, non sono soltanto le norme
costituzionali (artt. 32 e 41) a imporre ai datori di lavoro
la massima attenzione per la protezione della salute e
dell'integrità fisica dei lavoratori; numerose altre
disposizioni, tra cui la disciplina contenuta nel decreto
legislativo n. 626 del 1994, assumono in proposito una valenza
decisiva. L'art. 2087 del codice civile stabilisce che
l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro. La Cassazione (sentenza n. 5048 del
1988) ha ritenuto che tale disposizione «come tutte le
clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente
dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica» e
pertanto «vale a supplire alle lacune di una normativa che
non può prevedere ogni fattore di rischio, e ha una funzione
sussidiaria rispetto a quest'ultima di adeguamento di essa al
caso concreto».
Analogamente
gli artt. 1, 4 e 31 del decreto legislativo del 19 settembre
1994, n. 626, dispongono che il datore di lavoro, «in
relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva», debba valutare, anche «nella
sistemazione dei luoghi di lavoro», i rischi per la sicurezza
e per la salute dei lavoratori, «adottare le misure
necessarie», e «aggiornare le misure di prevenzione in
relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza»,
riaffermando l'obbligo di «adeguare i luoghi di lavoro alle
prescrizioni di sicurezza e di salute».
Con
più specifico riferimento alla «salubrità dell'aria» nei
locali di lavoro chiusi, l'art. 9 del d.p.r. 19 marzo 1956, n.
303, modificato dall'art. 16 del d.lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
stabilisce la necessità che i lavoratori «dispongano di aria
salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti
di aerazione»; impianti che peraltro devono essere sempre
mantenuti in efficienza e «devono funzionare in modo che i
lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiose». E
all'ultimo comma di detto art. 9 si soggiunge «che qualsiasi
sedimento che potrebbe comportare un pericolo per la salute
dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata
deve essere eliminato rapidamente». A questi precisi e
dettagliati doveri del datore di lavoro fa riscontro il
diritto dei lavoratori (art. 9 della legge 20 maggio 1970, n.
300) di controllare l'applicazione delle norme per la
prevenzione e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro
salute e la loro integrità fisica. Coerentemente il d.lgs. n.
626 del 1994 prevede (art. 18) anche la figura del
rappresentante dei lavoratori che ha tra l'altro il compito
(art. 19, lett. h) di promuovere l'elaborazione e l'attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l'integrità fisica dei lavoratori. Costoro hanno, inoltre, la
possibilità di chiamare il datore di lavoro dinanzi al
giudice per l'accertamento di eventuali responsabilità nel
predisporre gli adeguati strumenti di tutela.
5.
- Nel sottolineare l'ampiezza dei doveri e delle
responsabilità (cui corrispondono i relativi poteri
organizzativi) che le norme richiamate attribuiscono ai datori
di lavoro, la Corte osserva che, in adempimento di queste
disposizioni, di natura non solo programmatica ma precettiva,
costoro devono attivarsi per verificare che in concreto la
salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata. Non è dato
ovviamente precisare in questa sede le varie misure possibili
e le modalità di detti interventi (dislocazioni, orari,
impianti, fino a eventuali divieti), dal momento che ciò
discende, oltre che dal rispetto delle prescrizioni
legislative, dalle diligenti valutazioni del datore di lavoro
in corrispondenza alle diverse circostanze in cui viene
prestata l'attività lavorativa, nonché dal controllo dei
lavoratori, degli ispettori e del giudice del lavoro.
Alla
Corte compete rilevare, invece, che il dovere di vigilare e di
provvedere adeguatamente, cui fa riscontro il diritto dei
lavoratori (art. 9 dello Statuto, e art. 19 del d.lgs. n. 626
del 1994), è già desumibile dalle norme positive, lette come
attuazione dei principi costituzionali di tutela della salute.
E in tale quadro il datore di lavoro troverà le misure
organizzative sufficienti a conseguire il fine della
protezione dal fumo passivo in modo conforme al principio
costituzionale dell'art. 32. Il rispetto di questo principio
nella presente questione va inteso nel senso che la tutela
preventiva dei non fumatori nei luoghi di lavoro può
ritenersi soddisfatta quando, mediante una serie di misure
adottate secondo le diverse circostanze, il rischio derivante
dal fumo passivo, se non eliminato, sia ridotto a una soglia
talmente bassa da far ragionevolmente escludere che la loro
salute sia messa a repentaglio.
6.
- Una volta accertato che la normativa in vigore prevede
strumenti idonei a un’adeguata protezione della salute dei
lavoratori anche dal pericolo del fumo passivo, resta
assorbito l'esame della richiesta di un intervento finalizzato
all'estensione del divieto assoluto e generalizzato di fumare
in tutti i luoghi di lavoro chiusi; intervento che il giudice
rimettente aveva ritenuto come l'unico mezzo efficace per la
protezione della salute secondo l'art. 32 della Costituzione.
Se al legislatore – per l'invito già a lui rivolto –
resta il compito di riconsiderare l'intera materia per
migliorare la disciplina in tema di tutela della salute dei
cittadini, e in particolare la prevenzione dai danni cagionati
dal fumo passivo, deve tuttavia concludersi che, riguardo ai
luoghi di lavoro, la corretta interpretazione del sistema
vigente non consente di ritenere sussistente la violazione
delle norme costituzionali invocate dal giudice a quo.
Per
questi motivi
La Corte
Costituzionale
Dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, lettera a), della legge 11 novembre 1975, n. 584
(Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di
trasporto pubblico), 9 e 14 del d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303
(Norme generali per l'igiene del lavoro), così come
modificati dall'art. 33 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626
(Attuazione delle direttive 89/391/Cee, 89/654/Cee, 89/655/Cee,
89/656/Cee, 90/269/Cee, 90/270/Cee, 90/394/Cee e 90/679/Cee
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro), nonché 64, lettera b) e
65, secondo comma, del citato decreto n. 626 del 1994,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della
Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'11 dicembre 1996.
Sentenza
della Corte Costituzionale n. 202
del 1991
pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 49, prima serie speciale, 1990.
| nota:
La sentenza è del 1991.Il decreto legislativo 626
non era ancora stato emanato. |
| riassunto:
la corte è chiamata a pronunciarsi sulla
legittimità costituzionale della legge 584, perchè
non prevede il divieto di fumo in alcuni luoghi, nei
quali quindi la salute non risulta tutelata,
sollevata dal giudice conciliatore durante un
procedimento per risarcimento danni da fumo passivo.
La corte dichiara che la incostituzionalità non
sussiste.L'articolo 32 della costituzione e
l'articolo 2043 del codice civile sono sufficenti a
stabilire il diritto dei querenati di essere
risarciti dei danni subiti a causa del fumo passivo. |
SENTENZA N.202
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Aldo CORASANITI,
Giudici
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a e
b, della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in
determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), promosso
con ordinanza emessa l'8 settembre 1990 dal giudice
Conciliatore di Roma nel procedimento civile vertente tra De
Russis Vito Nicola ed altro e U.S.L. RM 4 ed altri iscritta al
n. 718 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,
dell'anno 1990.
Visti gli atti di costituzione di De Russis Vito Nicola e di
Candidi Franco;
udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
uditi gli avvocati Carlo Rienzi, Roberto Canestrelli Nicolo
Paoletti per De Russis Vito Nicola nonche Paolo Ferrari e
Carlo Mellanotte per Candidi Franco.
Ritenuto in fatto
1.-
Nel corso di un giudizio civile promosso da Vito De Russis e
Francesco Spiga, danneggiati dal cd. fumo passivo, nel pronto
soccorso di un ospedale, nell'ufficio postale, e in un
ristorante, nei confronti del Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni, del direttore dell'Ufficio postale di Roma,
via Collatina, n. 78, del titolare del ristorante, nonché
della U.S.L. RM 4, onde ottenere il risarcimento dei danni
subiti, il giudice Conciliatore di Roma ha sollevato questione
di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 1, lett. a, della legge 11 novembre 1975, n. 584,
nella parte in cui prevede il divieto di fumare solo nelle
corsie degli ospedali e non anche in tutti gli ambienti, in
quanto sussisterebbe una irragionevole differenziazione tra
locali pur in presenza di una identica necessità di
protezione e si discriminerebbero altresì i soggetti
costretti, per necessità di cure o per motivi di lavoro, a
permanere nei diversi locali dell'ospedale, bisognevoli di una
stessa incisiva tutela (violazione dei principi di
ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione e di tutela della
salute ex art. 32 della Costituzione);
b) dell'art. 1, lett. a, nella parte in cui prevede il divieto
di fumare "nei locali destinati alla istruzione e nei
vari luoghi frequentati dagli utenti di diversi servizi di
trasporto, consentendosi, invece, la diffusione degli effetti
del fumo, nocivi alla salute, nei locali nei quali si eroga il
servizio pubblico postale; gli utenti di quest'ultirno
sarebbero illegittimamente discriminati rispetto agli utenti
degli altri servizi pubblici protetti (sanità, istruzione,
trasporto, ecc.), essendo pari la loro rilevanza
costituzionale (ulteriore violazione degli artt. 3 e 32 della
Costituzione).
c) dell'art. 1; lett. b, nella parte in cui non prevede il
divieto di fumare all'interno dei ristoranti.Sussisterebbe una
immotivata disparità di trattamento e di tutela tra i
frequentatori di sale da ballo e di sale corse, tutelati dal
fumo passivo, e coloro che si recano nei ristoranti, non
affatto tutelati (violazione degli arti. 3 e 32 della
Costituzione). Inoltre, la suddetta disposizione, interpretata
secondo il parere del Consiglio di Stato n. 540 dei 1976, nel
senso della applicabilità ai soli casi in cui vi sia un
incontro di più persone in luogo pubblico per un tempo
definito e per uno scopo consentito, importerebbe violazione
degli arti. 2 e 3 della Costituzione che garantiscono la
realizzazione dell'individuo anche in aggregati sociali, quali
sono favoriti da tutti i luoghi di svago e di riposo dei
cittadini e dei lavoratori, nonché dell'art. 17 della
Costituzione che riconosce a tutti i cittadini l'identico
diritto di riunirsi pacificamente, anche a seguito e per
effetto della predisposizione di un medesimo regime giuridico
per tutte le forme attraverso le quali tale diritto si
realizza.
In punto di rilevanza, il Conciliatore ha osservato che
l'esame e la decisione delle proposte domande risarcitorie
sarebbero precluse dalle disposizioni censurate che
considerano lecito fumare nei locali chiusi nei quali si è
verificata la situazione dannosa subita dagli attori.
2.-
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
2.1- Nel giudizio si sono costituiti soltanto il De Russis e
il Candidi.
2.2- La difesa del Candidi ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità della questione o, in subordine, per la
infondatezza.
Ha osservato che la proposta questione è irrilevante, in
quanto l'azione risarcitoria proposta nel giudizio a quo si
fonda direttamente sul combinato disposto degli artt. 32 della
Costituzione e 2043 del codice civile, mentre la legge n. 584
dei 1975, si limita a prevedere, in caso di violazione del
divieto di fumare, l'applicazione di sanzioni amministrative.
Non sarebbe stata valutata l'effettiva sussistenza dei
pregiudizio alla salute lamentato dagli interessati.
La questione sarebbe meramente ipotetica ed eventuale, non
essendo stati convenuti in giudizio gli autori del fatto
illecito, cioè i fumatori.
Nel merito, la questione sarebbe infondata perché:
a) postula l'emanazione di una sentenza additiva in una
materia nella quale si profila una pluralità di soluzioni
derivanti da varie valutazioni possibili;
b) si assume a tertium comparationis il divieto secondo una
norma derogatoria della libertà di fumare;
c) la citata legge non concerne in modo alcuno gli aspetti
risarcitori connessi all'eventuale danno alla salute per
esposizione al fumo cosiddetto "passivo";
d) non è chiarita la ragione per cui le limitazioni del
divieto possano impingere sul diritto dei cittadini di
riunirsi pacificamente ovvero impedire il pieno sviluppo della
persona umana.
Nella memoria, la difesa del De Russis ha osservato che
sussiste un nesso di causalità tra la esposizione al fumo
degli attori e la lesione del loro diritto alla salute; che
vige nell'ordinamento il principio di ordine generale secondo
cui i gestori dei locali aperti al pubblico, che si
frequentano per necessità o per opportunità e ai quali si
accede liberamente, devono garantire condizioni
igienico-sanitarie ottimali, mentre la legge impugnata, non
prevedendo il divieto di fumare in detti locali, rende lecita
la loro condotta; che la questione sollevata sarebbe
inammissibile solo se nel nostro ordinamento dal principio
costituzionale della tutela della salute potesse derivare il
divieto di fumare nei detti locali, indipendentemente da una
apposita previsione normativa; mentre, il legislatore a tutela
dei malati e dei giovani, ha previsto il divieto di fumare
solo in determinati locali; che le finalità perseguite
impongono una interpretazione logica e razionale della
disposizione secondo cui il divieto di fumare "nelle
corsie degli ospedali esso vale per tutti gli ambienti non
può essere ritenuta tassativa sancisce il divieto di fumare
solo i servizi sanitari, scolastici e il divieto dovrebbe
riguardare tutti i locali in cui si erogano servizi pubblici,
tra cui quello postale.
Per quanto riguarda il divieto di fumare nei ristoranti, la
difesa del De Russis ha osservato che l'interesse protetto dal
legislatore importa che per riunione pubblica si debba
intendere riunione di più persone in un luogo aperto al
pubblico qualunque sia lo scopo della riunione stessa; che la
discrezionalità del legislatore sussiste solo in ordine alla
scelta dei mezzi che non consentano la permanenza dei fumo nei
locali ove si fuma; che la nocività del fumo, specie quello
cd. passivo, è generalmente ammessa anche nella Comunità
Europea sia per i fumatori che per i non fumatori in locali
frequentati dai primi.
Nelle note presentate successivamente, la stessa difesa ha
ulteriormente illustrato le suddette argomentazioni.
La difesa del Candidi, in una successiva memoria, ha insistito
sulla inammissibilità della questione.
Considerato in diritto
1.-Il
giudice Conciliatore di Roma dubita della legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 1, lett. a, della legge 11 novembre 1975, n. 584,
nella parte in cui prevede il divieto di fumare solo nelle
corsie degli ospedali e non anche in tutti gli ambienti pur
frequentati dagli ammalati, in quanto sussisterebbe una
irragionevole discriminazione tra i locali degli ospedali per
i quali vi e una identica necessita di tutela e tra soggetti
costretti a permanere nei diversi locali per necessita di cure
o motivi di lavoro (violazione degli artt. 3 e 32 della
Costituzione);
b) dell'art. 1, lett. a, della stessa legge nella parte in cui
prevede il divieto di fumare nei locali destinati alla
istruzione e a vari servizi di trasporto e consente, invece,
di fumare in quelli in cui si eroga il servizio postale,
discriminandosi, cosi, gli utenti di quest'ultimo da quelli
degli altri servizi pur essendo pari la loro rilevanza
costituzionale (violazione degli artt. 3 e 32 della
Costituzione);
c) dell'art. 1, lett. b, stessa legge, nella parte in cui non
prevede il divieto di fumare nei ristoranti mentre lo prevede
nelle sale-corse e nelle sale da ballo, discriminandosi in tal
modo, irragionevolmente, gli utenti degli uni e quelli delle
altre (violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione).
Inoltre, la stessa norma, interpretata secondo il parere del
Consiglio di Stato n. 540 del 1976, nel senso
dell'applicabilità solo nei luoghi pubblici in cui vi sia un
incontro di più persone, per un tempo definito e per uno
scopo consentito, violerebbe anche gli artt. 2 e 3 della
Costituzione non risultando garantita la realizzazione degli
individui in alcuni aggregati sociali, nonché l'art. 17 della
Costituzione, non essendo riconosciuto ad alcuni cittadini il
diritto di riunirsi pacificamente in una delle forme in cui il
detto diritto si realizza.
2.
-La difesa di uno dei convenuti ha eccepito la
inammissibilità della questione.
Ha rilevato che:
a) contrariamente a quanto disposto dagli artt. 1 della legge
n.689 del 1971 e 12 delle preleggi, la richiesta sentenza
renderebbe retroattivamente sanzionabile un comportamento
considerato lecito dalla legge del tempo in cui e stato posto
in essere;
b) non potrebbe ritenersi la colpa specifica, che e l'elemento
costitutivo del dedotto illecito civile, per l'inesistenza, al
momento in cui sono stati commessi i fatti, di una
disposizione di protezione che sancisse il divieto di fumare
in pubblici locali;
c) l'azione di risarcimento del danno alla salute potrebbe
fondarsi soltanto sul combinato disposto degli artt. 32 della
Costituzione e 2043 del codice civile.
3.
- Le eccezioni meritano accoglimento.
La sentenza che si chiede non può essere utile per la
definizione del giudizio a quo, a parte la considerazione che
essa postula una scelta, tra le varie possibili, riservata
alla discrezionalità del legislatore, alla cui attenzione,
pero, deve essere posta la necessita di apprestare una più
incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai
danni cagionati dal fumo anche cd.passivo, trattandosi di un
bene fondamentale e primario costituzionalmente garantito
(art. 32 della Costituzione).
3.1 -Nella specie, il fatto dedotto come causa di danni alla
salute dei convenuti si fa consistere nella violazione del
divieto di fumare in locali pubblici diversi da quelli
previsti dalla disposizione censurata (tutti gli ambienti
degli ospedali, locali frequentati dal pubblico per ragioni di
lavoro o di svago o per fruire dei servizi pubblici
apprestativi) e da aggiungasi ad essi per effetto di una
disposizione da introdursi nell'ordinamento con la richiesta
sentenza, la quale dovrebbe sancire anche per essi il divieto
di fumare.
La violazione della stessa disposizione dovrebbe concretare la
colpa, cioè il connotato di carattere soggettivo, necessario
per porre a carico degli agenti il risarcimento del danno
cagionato.
La inosservanza dei doveri imposti dalla suddetta disposizione
renderebbe ingiusto il danno da risarcire.
4.
-Al contrario, si deve ritenere che la condotta di un soggetto
può essere assunta a fonte di responsabilità civile per il
risarcimento dei danni solo se al momento in cui e stata posta
in essere sussisteva un preciso obbligo giuridico sancito da
una norma conoscibile dall'agente. La colpa specifica,
consistente nella inosservanza della norma che pone la regola
di condotta, può rilevare nel giudizio a quo solo se la
disposizione fosse stata vigente e conoscibile al tempo del
fatto.
Anche secondo il vigente indirizzo giurisprudenziale e qualora
la responsabilità venga reputata fondata su colpa, seppure
sia sufficiente per affermare l'esistenza di tale elemento
psicologico il richiamo alla inosservanza di una norma
giuridica, e necessaria l'indicazione espressa delle
disposizioni considerate, le quali devono essere vigenti
all'epoca del verificatosi evento.
Inoltre, anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo
(artt.5, 6, 7) e interpretata nel senso che, per la rilevanza
delle trasgressioni dei doveri generali sanciti da una
disposizione di legge, occorre, per il comportamento
giuridicamente corretto, la conoscibilità di essa al momento
del fatto.
Il cittadino deve conoscere quale sia il comportamento che la
norma richiede, specie se si tratta di limitazione ad un
diritto di libertà.
5.-D'altra
parte, la dedotta lesione del diritto alla salute (art.32
della Costituzione) può fondare da sola il richiesto
risarcimento dei danni ex art. 2043 del codice civile. L'art.
32 della Costituzione, in collegamento con l'art. 2043 del
codice civile pone il divieto primario e generale di ledere la
salute.
IL riconoscimento del diritto alla salute come diritto
fondamentale della persona e bene primario, costituzionalmente
garantito, e pienamente operante anche nei rapporti di diritto
privato. Dovendosi riconoscere che la lesione del diritto
soggettivo garantito dall'art. 32 della Costituzione integra
la fattispecie dell'art.2043 del codice civile, non può
dubitarsi dell'obbligo del risarcimento per la violazione del
diritto stesso. In altri termini, dal detto collegamento
dell'art. 32 della Costituzione con l'art. 2043 del codice
civile discendono l'ingiustizia del danno e la conseguente sua
risarcibilità.
Si nota che il risarcimento riguarda non solo i danni
patrimoniali ma tutti i danni che potenzialmente ostacolano le
attività realizzatrici della persona umana (sentt. Corte
cost. nn. 184 del 1986 e 307 del 1990).
La questione sollevata, mancando la rilevanza, deve essere
dichiarata inammissibile.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, lett. a e b, della legge 11
novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali
e su mezzi di trasporto pubblico) in riferimento agli artt. 2,
3, 4, 17, 32 e 97 della Costituzione, sollevata dal giudice
Conciliatore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23/04/91.
Aldo CORASANITI, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 07/05/91.